Court dismisses appeal against tax agency decision declaring tax litigation extinguished due to procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by COSTAUTO S.R.L. against the tax agency's declaration that the tax litigation was extinguished. The lower court ruled that the procedural timeline for declaring the extinction of the lawsuit had expired, leaving no grounds for a new hearing. Consequently, the court upheld the decision that the process ended automatically, placing any advanced costs on the party responsible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391 cod. proc. civ.: The court establishes that when the statutory period for declaring the extinction of a tax litigation expires without a request to fix a hearing, the process is deemed extinguished by operation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.32103/2021 R.G. proposto da COSTAUTO S.R.L., rappresentata e difesa da ll’avvocato CORRADO OLIVA CATERINA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI LA SPEZIA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Liguria n. 376/ 03/ 2021 depositata il 13/05/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO