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Decreto — n. 32364/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 32364/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil process extinguished following a lower court's ruling on a tax dispute. The procedural outcome relied on specific articles of Law No. 197 of 2022 which automatically terminate proceedings when the tax authority transmits a list of cases for extinction. Consequently, the court ruled that the litigation ended without a substantive judgment on the merits, leaving costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; The process is automatically extinguished upon the transmission of the list by the tax authority, unless parties request a hearing under Art. 391 of the Civil Procedure Code.

Parole chiave

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process extinction tax authority list automatic termination civil procedure legality review tempestività tributaria differimento dell'imposizione procedura fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21851/2021 R.G. proposto da EDIL CAPITAL SRL UNIPERSONALE, rappresentata e difesa dall’avvocato VASARRI MARCO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Toscana n. 6/ 03/ 2021 depositata il 14/01/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCES