Italian Supreme Court dismisses tax authority appeal declaring civil proceedings extinguished by legislative decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal by the Revenue Agency inadmissible because the underlying civil proceedings had already been extinguished by a legislative decree. The lower court found that the insertion of the case into a specific list under the 2023 decree documented the regular conclusion of the dispute, leaving no pending litigation to review. Consequently, the Supreme Court rejected the attempt to challenge the finality of the extinguished process.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: When a legislative decree expressly declares civil proceedings extinguished, any subsequent appeal challenging the finality of that extinction is inadmissible as the subject matter no longer exists.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17148/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, rappresentate e difes e dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro MAGGIANI CLAUDIA, rappresentato e difeso dall'avvocato GLENDI CESARE FEDERICO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LIGURIA n.757/ 01/ 2020 depositata il 21/12/2020 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROC