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Ordinanza Interlocutoria — n. 32357/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders integration of appeal parties' contradiction regarding tax appeal admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 32357/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court granted the integration of the contradiction against parties not involved in the appeal phase. The appellant argued that the regional commission incorrectly declared the partners' appeal inadmissible due to the company's absence, while the tax authority resisted. The court ruled that procedural rules require the inclusion of all relevant parties from the lower appeal stage to ensure a complete adversarial process.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 53, comma 1, D.Lgs. 546/1992: The court must order the integration of the contradiction against parties from the appeal phase if they were not properly summoned, ensuring the adversarial principle is respected before examining merits.

Parole chiave

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integration of contradiction tax appeal admissibility legitimate standing appeal phase parties procedural integration ripresa dell'imposta sul valore aggiunto ricupero d'imposta accesso agli atti del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO CHE Con il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 53, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 1, d.
Art. 21, settimo comma e 74 D.P.R. n. 633/1972
Art. 2697 cod. civ.
Art. 5 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 1, d.
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Testo completo

unciatola seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13606/2018R.G. proposto da: RESCIGNO MASSIMO (C.F.RSCMSM74E07F839G), in proprio e quale legale rappresentante di RESCIGNO METALLI S.a.s. di Rescigno Raffaele C. (C.F. 06106900639 ), rappresentat o e difes o dall’Avv. BRUNO BISOGNO (C.F. BSG BRN65A24H703O ) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliat o presso il suo studio in Roma, Viale dei Parioli, 10, con domicilio digitale PEC ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale Oggetto: tributi – integrazione del contraddittorio N.13606/18 R.G.

Est. F. D’Aquino dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 8966/48/17 depositata in data 24 ottobre 2017 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 10 novembre 2023. RILEVATO CHE La società contribuente RESCIGNO METALLI S.a.s. di Rescigno Raffaele C. e i singoli soci RESCIGNO SALVATORE, RESCIGNO DOMENICO, RESCIGNO CIRO e RESCIGNO MASSIMOhanno impugnato alcuni avvisi di accertamento relativi ai periodi di imposta 2006, 2007 e 2008 per maggiori IRES, IVA e IRAP relativi alla società, nonché ulteriori avvisi di accertamento per IRPEF relativi ai singoli soci per reddito di partecipazione derivanti dalla partecipazione a società a ristretta base; che la CTP di Napoli ha accolto i ricorsi riuniti della società della parzialmente in relazione all’IVA e totalmente i ricorsi dei soci; che la CTR della Campania, con sentenza in data 24 ottobre 2017, ha accolto, previa riunione, gli appelli principali dell’Ufficio di due diverse Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle Entrate e ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale dei soci; che ha proposto ricorso per cassazioneil solo contribuenteRescigno Massimo, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio.

CONSIDERATO CHE Con il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 1, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile per difetto di N.13606/18 R.G. Est. F. D’Aquino legittimazione attiva l’appello proposto dai soci per mancata costituzione in giudizio della società in appello; che conil secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 21, settimo comma e 74 d.P.R. n. 633/1972 , nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto dovuta l’IVA sulle fatture in regime di inversione contabile ancorché in caso di operazioni oggettivamente inesistenti; che con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ., nonché dell’art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto di fare applicazione del principio di distribuzione degli utili in forza della natura della società a ristretta base partecipativa; che deve procedersi a integrare il contraddittorio nei confronti delle altre parti del giudizio di appellonon evocate nel giudizio di legittimità;

P. Q. M. Dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti del giudizio di appello nel termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza e dispone il rinvio a