Court dismisses tax agency appeal declaring tax litigation extinguished by automatic statute of limitations. The court ruled the tax dispute ended per law, leaving costs to the taxpayer who advanced them. The court held the statutory extinction period expired, barring further litigation on the matter.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the tax agency's appeal against a lower court ruling that declared the tax litigation extinguished. The taxpayer argued the case was still pending, but the court found the automatic extinction period under the new tax law had already passed. Consequently, the court ruled the dispute legally ended and the costs remained with the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; The automatic extinction period for tax litigation proceedings expires by operation of law, terminating the legal controversy and fixing costs on the advancing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17776/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro ZUCCARO PIGNATELLI SABRINA, ZUCCARO PIGNATELLI MAURO, ZUCCARO PIGNATELLI LEONARDO, ZUCCARO PIGNATELLI MARILISA, GUIDA TERESA, rappresentatie difesi dall'avvocato SPAZIANI TESTA EZIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETOn.805/05/2020 depositata il 22/12/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PR