Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination upon listing in the closure registry.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished after the administrative act was listed in the registry for the closure of proceedings. The plaintiff argued against the automatic termination, while the tax authority contended that the listing under the new law definitively ended the dispute. The court ruled that the statutory provision mandates extinction upon such listing, leaving only the option to request a hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The listing of an administrative act in the closure registry automatically extinguishes the corresponding civil litigation, unless the parties explicitly request a hearing to continue the process.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30818/2021 R.G. proposto da PORCARO ANNA, rappresentatae difesa dall'avvocato FREDA FILIPPO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Campania SEZ.DIST. S alerno n. 3458/04/2021 depositata il 23/04/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO