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Decreto — n. 32351/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to automatic termination under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 32351/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil procedure extinguished, ruling that the lower court correctly applied the new legislative framework for terminating litigation. The lower court found that the case was definitively resolved without a formal denial of the tax authority's claim, triggering automatic extinction under the specific provisions of Law No. 197/2022. Consequently, the appeal was dismissed because the legal basis for continuing the proceedings no longer existed.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; The process is automatically extinguished when the legislative act explicitly states the conclusion of the dispute and the absence of a formal denial, rendering further procedural steps unnecessary.

Parole chiave

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process extinguishment automatic termination tax litigation legislative framework procedural outcome contenzioso tributario esenzione dalle imposte sull'energia imposta speciale sulle forze idrauliche

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
Campania n.5963/03/2020 depositata il 10/12/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16215/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATErappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro FONTEL GREEN POWER SRL, rappresentata e difes a dall'avvocato BENINCASA FABIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Campania n.5963/03/2020 depositata il 10/12/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCES