Court declares civil process extinguished due to automatic termination of litigation under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil process extinguished following the lower court's finding that the litigation had automatically terminated under specific legislative provisions. The tax authority argued that the insertion of the case into a statutory list documented the regular conclusion of the dispute, while the construction company contended otherwise. The court upheld the lower court's decision, ruling that the procedural extinction was legally mandated by the cited articles, leaving no room for further proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a judicial proceeding is automatically extinguished by statutory provisions regarding the conclusion of litigation, the process terminates without the need for a specific judicial declaration of extinction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28537/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro TIEMME COSTRUZIONI SRL, rappresentata e difesa nel secondo grado di giudizio, dall’avvocato CAPUTO ANDREA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.3627/ 16/ 2021 depositata il 29/04/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCES