Italian court dismisses tax agency appeal declaring tax litigation extinguished by legislative decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the Agenzia delle Entrate's appeal against a lower court ruling that declared the tax litigation extinguished. The lower court found that the legislative decree explicitly terminated proceedings upon the transmission of the list, noting no formal objection was filed. Consequently, the court upheld the extinction of the case and assigned procedural costs to the party that had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13 del 2023: The legislative decree expressly extinguishes tax litigation proceedings upon the transmission of the list, provided no formal objection is filed, thereby terminating the process and assigning costs to the party that advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14895/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro G.M.C INTERNATIONAL TRADE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO, rappresentata e difesa dall’avvocato TARANTO VINCENZO, unitamente all’avvocatoINGARAO MASSIMO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ.DIST. CATANIA n.7114/ 13/ 2020 depositata il 03/12/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PR