Cassation Court dismisses appeal against tax court ruling declaring tax litigation extinguished by administrative act.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by a tax studio against a lower court ruling that declared the tax litigation extinguished. The tax authority submitted an administrative act to the list of extinguished proceedings under the 2023 decree, which the lower court interpreted as a regular termination of the case. The Supreme Court upheld this decision, confirming that the procedural extinction was valid and the costs remained with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198, 200 della legge n. 197/2022; Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13/2023: The court rules that the submission of an administrative act to the list of extinguished proceedings constitutes a regular termination of the litigation, thereby extinguishing the process and leaving costs with the advancing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.31361/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO FINANZA ED IMPRESA SAS DI GIUSEPPE IRRERA, IRRERA GIUSEPPEe MELLINO ANTONIA, rappresentat i e difes i dagli avvocati FALCONE GIUSEPPE e FALCONE FRANCESCO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Calabria n. 2309 /01 /2021 depositata il 24/06/2021 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO