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Decreto — n. 32339/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares tax litigation extinguished due to automatic dismissal under new procedural law.

Numero d'incarto Decreto — n. 32339/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following a lower court's ruling based on new procedural reforms. The plaintiff, Calcinnotto Walter, challenged an administrative act regarding tax liability, while the opposing party, the Italian Revenue Agency, argued for the continuation of the proceedings. The court ruled that the specific statutory provisions mandated the automatic termination of the case without a substantive judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; When a tax dispute is listed for automatic dismissal under new procedural rules, the litigation is extinguished without a substantive decision on the merits.

Parole chiave

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tax litigation extinguishment automatic dismissal procedure Revenue Agency challenge procedural reform 2022 litigation termination rules procedura giudiziaria tributaria tempestività tributaria procedimento dilatorio

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
comma 200 della legge n. 197 del 2022
Art. 391 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29302/2021 R.G. proposto da : CALCINOTTO WALTER, rappresentato e difeso dell’avvocato MARINI GIUSEPPE unitamente all'avvocato TOSI LORIS contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETO n.525/ 05/ 2021 depositata il 12/04/2021. pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PRO