Italian tax court declares process extinguished due to automatic termination of appeal period under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation process extinguished following the automatic expiration of the appeal period. The Association Carnevale Ciliense challenged an administrative act, but the new legislation mandated that such appeals terminate automatically upon the transmission of the case list to the tax agency. Consequently, the court ruled that the procedural timeline had elapsed without a formal denial, legally ending the dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023: The process is extinguished by operation of law when the appeal period expires without a formal denial, terminating the litigation automatically.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28069/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro ASSOCIAZIONE CARNEVALE CILIENSE, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO LUCA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETO n.776/ 03/ 2021 depositata il 14/06/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 16/11/2023 Il Presidente