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Decreto — n. 32330/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax appeal extinguished due to automatic termination of litigation under new procedural law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 32330/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal filed by Colella Trade SRL against the Revenue Agency extinguished. The lower court found that the litigation had automatically terminated under Article 1, paragraphs 198 and 200, of Law No. 197/2022 following the transmission of the case list. Consequently, the procedural outcome was a formal declaration of extinction without a substantive judgment on the tax liability.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 198 e 200, L. 197/2022; Art. 40, comma 3, D.L. 13/2023: The transmission of the case list to the tax authority automatically extinguishes the litigation, barring further proceedings unless parties request a hearing.

Parole chiave

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tax appeal extinction automatic termination litigation Revenue Agency procedure case list transmission procedural law 2022 contenzioso tributario sospensione della riscossione fiscale tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 198, L. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 1, comma 200, L. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, D.L. 13/2023
Campania n.1693/01/2021 depositata il 25/02/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23694/2021 R.G. proposto da COLELLA TRADE SRL, rappresentata e difesa da ll’avvocato INCORONATO MICHELE contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Campania n.1693/01/2021 depositata il 25/02/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCE