Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new law regarding declaration of extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the submission of a document confirming the regular conclusion of the case. The taxpayer argued against the automatic termination, while the Revenue Agency contended that the procedural act mandated by the new law necessitated the extinction of the proceedings. The court upheld the extinction because the specific statutory provision for terminating tax lawsuits was triggered by the administrative act, leaving no room for further litigation on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The extinction of tax litigation proceedings is automatic upon the submission of a document certifying the regular conclusion of the case, barring further appeals unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17649/2021 R.G. proposto da: GIANCOLA ENRICO, rappresentata e difesa dagli Avv. ROSSI LUCA e GLENDI CESARE, contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LIGURIA n. 753/02/2020 depositata il 17/12/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL P