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Decreto — n. 32328/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: tax court declares litigation extinguished due to automatic listing in tax authority's database.

Numero d'incarto Decreto — n. 32328/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil procedure extinguished after the lower court confirmed the case's automatic inclusion in the tax authority's list of resolved matters. The plaintiff argued for a hearing to contest the extinction, while the tax authority maintained that the statutory listing under the 2022 law mandated termination. The court ruled that the specific statutory provisions for automatic extinction were met, rendering the request for a hearing unnecessary and the process legally concluded.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When a case is automatically listed in the tax authority's register of resolved matters without a formal denial, the litigation is extinguished by operation of law, and parties cannot request a hearing to revive the process.

Parole chiave

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automatic extinction tax authority listing civil procedure termination statutory time limits litigation status tempestività tributaria procedura accelerata differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.31448/2021 R.G. proposto da CALZAVARA ODORINA, rappresentata e difesa dall’avvocato MARINI GIUSEPPE unitamente all'avvocato ARTICO RICCARDO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Veneto n. 720/ 07/ 2021 depositata il 26/05/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCES