Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil process extinguished following a decree by the Liguria Regional Court. The lower court ruled that the litigation terminated automatically because the tax authority's list confirmed the case's regular conclusion under specific legislative articles, noting no formal objection was filed. Consequently, the Supreme Court upheld this procedural outcome, affirming that the statutory mechanism for automatic extinction took precedence over the parties' ability to request a hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The process is automatically extinguished when the tax authority's list documents the regular conclusion of the dispute, barring the parties from requesting a hearing unless they explicitly challenge the extinction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29234/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro CONTLINE SRL, rappresentatae difesa dall'avvocato GLENDI CESARE FEDERICO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Liguria n. 401 /02 /2021 depositata il 14/05/2021 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO