Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new law upon listing in registry.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished without a substantive ruling on the merits. The lower court found that the case was automatically terminated because the tax authority listed the judgment in the registry required by the new law on tax declaration extinction. Consequently, the court ruled that the procedural extinction took precedence, leaving the parties unable to pursue the underlying tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The listing of a tax judgment in the statutory registry for extinction automatically terminates the proceedings, barring further litigation on the merits unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13425/2021 R.G. proposto da MAURECA DI APOSTOLI FRANCO C SNC e APOSTOLI FRANCO, rappresentati e difesi dall’avvocato ANDREOTTI ROBERTA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonchécontro EREDI DI CAZZAVACCA SERGIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lombardia SEZ.DIST. Brescia n. 2720 /26 /2020 depositata il 24/11/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO