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Ordinanza — n. 32268/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax authority's appeal, rejecting external res judicata due to different taxpayers and tax periods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32268/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had rejected the appeal based on external res judicata. The authority argued that the lower court incorrectly applied a prior judgment involving a different taxpayer and tax periods to the current case. The court ruled that external res judicata cannot extend to different parties or distinct tax periods unless specific conditions are met, thereby overturning the lower court's reliance on that principle.

Regesto Legislator

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Art. 2909 cod. civ.; Art. 1, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: External res judicata in tax matters is limited to the same parties and permanent factual elements, precluding its application to different taxpayers or distinct tax periods.

Parole chiave

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external res judicata tax authority appeal different taxpayers distinct tax periods IVA enforcement art 2909 civil code abuse of right tassazione dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 2909 cod. civ.
Tale principio è operantecon ancora maggiore pregnanza nelle controversie in materia di IVA, la cui applicazione non potrebbe essere ostacolata dal carattere vincolante del giudicato nazionale previsto dall'art. 2909 cod.
Art. 1, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
civ.in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui la sentenza di appello ha ritenuto che possa fare stato nel giudizio in oggetto il giudicato formatosi in diversi periodi di imposta che aveva coinvolto un diverso N.1251/17 R.G.
Art. 1306, comma 1, cod. civ.
art. 2909 cod. civ
Tale principio è operantecon ancora maggiore pregnanza nelle controversie in materia di IVA, la cui applicazione non potrebbe essere ostacolata dal carattere vincolante del giudicato nazionale previsto dall'art. 2909 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. VI, N. 36713/2022
Cass. Sez. V, 4 marzo 2021, n. 5939
Cass., Sez. U., 25 marzo 2021, n. 8500
5939), stante il principio della autonomia dei periodi di imposta (Cass., Sez. U., 25 marzo 2021, n. 8500).
CGUE, 16 luglio 2020, Cabinet de Avocat, C-424/19
CGUE, 3 settembre 2009, Fallimento Olimpiclub, C-2/08
Cass., Sez. V, 18 dicembre 2019, n. 33596
Cass., Sez. V, 14 giugno 2019, n. 16010
33596; Cass., Sez. V, 14 giugno 2019, n. 16010: Cass., Sez.
Cass., Sez. V, 20 luglio 2020, n. 15374
16010: Cass., Sez. V, 20 luglio 2020, n. 15374).
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Testo completo

unciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1251/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, –ricorrente – contro TO.RE. (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore –intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 3487/10/16 depositata in data 6 giugno 2016 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 10 novembre 2023. Oggetto: tributi – IVA -giudicato N.1251/17 R.G. Est. F. D’Aquino RILEVATO CHE 1. La società contribuente TO.RE. S.r.l. ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2007 per IRES, IRAP e IVA quale effetto del recupero a tassazione di costi relativi a prestazioni rese da una impresa individuale (Baldassini Aldo), ritenute attinenti a operazioni «inesistenti».

2. La CTP di Roma ha accolto il ricorso.

4. La CTR del Lazio, con sentenza in data 6 giugno 2016 , ha rigettato l’appello dell’Ufficio, valorizzando il giudicato formatosi in relazione a due diversi periodi di imposta(2005 e 2006). Il giudice di appello ha, peraltro, rilevato che i giudizi in relazione ai quali si è fatto applicazione del giudicato esterno non vedevano come parte l’odierna contribuente ma un terzo (R.T. S.r.l.), che doveva ritenersi parte correlata (medesima compagine sociale), era risultata titolare di un precedente contratto di manutenzione avente identico oggetto di quello di cui era parte la società contribuente e prestazioni analoghe, nonché a causa del fatto che le dichiarazioni rese dall’impresa emittente si riferivano anche al periodo di imposta 2007.

Parimenti, il giudice di appello ha ritenuto non ostativa alla formazione del giudicato il fatto che fossero intervenute in giudizio due diverse Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle Entrate 5. Propone ricorso per cassazionel’Ufficio, affidato a due motivi; la società contribuente intimata non si è costituita in giudizio. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.2909 cod. civ.in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui la sentenza di appello ha ritenuto che possa fare stato nel giudizio in oggetto il giudicato formatosi in diversi periodi di imposta che aveva coinvolto un diverso N.1251/17 R.G.

Est. F. D’Aquino contribuente. Osserva parte ricorrente come nel caso di specie fosse stato accertato che il giudizio riguardava altro contribuente e, conseguentemente, altre fatture e altri periodi di imposta. Osserva parte ricorrente come il giudicato esterno in materia tributaria sia applicabile solo per statuizioni relative a elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente, circostanza non riscontrata nel caso di specie e, comunque, non riscontrabili in relazione alle circostanze valorizzate dal giudice di appello.

Osserva, inoltre, come la pronuncia sia gravemente viziata dalla violazione dei limiti soggettivi del giudicato, per avere il giudice del merito travalicato tali limiti in forza della dichiarata applicazione degli effetti riguardanti un terzo.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto oggetto di discussione tra le parti, nella parte in cui la sentenza impugnata ha effettivamente preso in esame i fatti costitutivi della pretesa tributaria e i mezzi di prova ai fini dell’individuazione dei limiti oggettivi del giudicato, trascurando le circostanze che invece connotavano l’inesistenza oggettiva delle prestazioni sottostanti, quali l’assenza di contratti, l’estraneità delle prestazioni fatturate all’attività caratteristica dell’emittente, l’inesistenza della partita IVA riportata sulle fatture emesse, l’assenza di struttura organizzativa dell’emittente e le stesse dichiarazioni rese dall’emittente, che aveva dichiarato come mai avvenute le operazioni commerciali sottostanti l’emissione delle fatture.

3. Il primo motivo è fondato.L’estensione del giudicato esterno non può operare oltre i limiti soggettivi dello stesso, salvo che si sia in presenza di più coobbligati solidali in relazione agli effetti favorevoli della sentenza ottenuta da un coobbligato in relazione agli altri coobbligati a termini dell’art. 1306, comma 1, cod. civ.(Cass., Sez. VI, N.1251/17 R.G. Est. F. D’Aquino 15 dicembre 2022, n. 36713). In assenza di tale presupposto, il giudicato esterno può operare solo in relazione alle stesse parti, risultando diversamente la sentenza resa inter alios, per cui non è possibile estenderne gli effetti a terzi, come nel caso di specie.

4. Inoltre, ove vengano in luce imposte periodiche, l'effetto vincolante del giudicato esterno in materia tributaria è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale (Cass. Sez. V, 4 marzo 2021, n. 5939), stante il principio della autonomia dei periodi di imposta (Cass., Sez. U., 25 marzo 2021, n. 8500).

4. Tale principio è operantecon ancora maggiore pregnanza nelle controversie in materia di IVA, la cui applicazione non potrebbe essere ostacolata dal carattere vincolante del giudicato nazionale previsto dall'art. 2909 cod. civ. e dalla eventuale sua proiezione anche oltre il periodo di imposta che ne costituisce specifico oggetto, ove gli stessi impediscano la realizzazione del principio di contrasto dell'abuso del diritto, al fine di garantire la piena applicazione del sistema di accertamento di imposta (CGUE, 16 luglio 2020, Cabinet de Avocat, C- 424/19, punti 31 -33; CGUE, 3 settembre 2009, Fallimento Olimpiclub, C-2/08; Cass., Sez. V, 18 dicembre 2019, n. 33596; Cass., Sez. V, 14 giugno 2019, n. 16010: Cass., Sez. V, 20 luglio 2020, n. 15374). Sicché il giudicato esterno potrebbe anche essere rimesso in discussione in sede di controllo giurisdizionale di un'altra decisione dell'autorità tributaria competente riguardante lo stesso contribuente o soggetto passivo, ma riguardante un esercizio di imposta distinto.

5. Nella specie, è stato accertato che il giudicato riguardava persone giuridiche diverse e diversi periodi di imposta, per cui non può farsi applicazione nel caso di specie del giudicato esterno. Il primo motivo va, pertanto, accolto, con assorbimento del secondo, con rinvio al giudice a quo per la valutazione degli elementi posti a fondamento N.1251/17 R.G. Est. F. D’Aquino dell’atto impugnato, oltre che per la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio , in diversa composizione, anche per la regolazio