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Decreto — n. 32257/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil court declares lawsuit extinguished due to procedural listing under new tax law time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 32257/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil lawsuit extinguished following the insertion of the case into a specific procedural list. The State argued that this listing, mandated by the new tax law, confirmed the regular conclusion of the dispute and the absence of any denial of the tax authority's request. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving the costs to the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; The insertion of a case into the designated list for the reduction of litigation times constitutes a definitive procedural conclusion, automatically extinguishing the lawsuit unless parties explicitly request a hearing.

Parole chiave

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procedural extinction tax litigation time limits legislative listing automatic termination cost allocation rules estensione della procedura ritardo del ministero pubblico decorrenza del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
2942/14/2017 depositata il 06/10/2017, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11043/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro ZINGRILLO RAFFAELE RUGGIERO, rappresentato e difeso in secondo grado dal Dr. DICATALDO MICHELE, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. PUGLIA n. 2942/14/2017 depositata il 06/10/2017, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PRO