Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32235/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses deceased company's appeal but nullifies judgment for missing necessary co-litigant partner.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32235/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court declared the deceased company's appeal inadmissible due to its prior deregistration, while simultaneously nullifying the lower court's judgment regarding the individual partner. The court found that the tax assessment required the participation of another silent partner, creating a necessary joinder of parties under Article 14 of Legislative Decree 546/1992. Consequently, the entire first-instance judgment was quashed and remanded for a retrial with the missing party included.

Regesto Legislator

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Art. 14 d. Lgs. n. 546 del 1992; In tax litigation concerning corporate entities and partners, the unitary nature of the assessment necessitates a mandatory joinder of all interested parties, rendering the judgment null if a required co-litigant is omitted.

Parole chiave

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necessary joinder of parties tax unitary assessment deceased company appeal nullity of judgment legislative decree 546/1992 spese mediche sospensione della riscossione fiscale deduzione per spese

Disposizioni normative citate

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Art. 14 d. Lgs. n. 546 del 1992
Art. 39 co. 1 lett. d D.P.R. n. 600/1973
s.a.s., impugnava innanzi alla CTP di Catanzaro l’avviso n.TDY02T100636/2017 (relativo all’anno di imposta 2012), con cuila territoriale Agenzia delle Entrate accertava, ai sensi dell’art. 39co.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez.5, Sentenza n. 17360 del 17/06/2021
Roberto Succio - 3 - trova applicazione quindi la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale (tra molte, Cass. Sez.5, Sentenza n. 17360 del 17/06/2021 ; anche in termini Cass.
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16225 del 19/05/2022
Cass. Sez.6 - 5, Ordinanza n. 16730 del 25/06/2018
Cass. S.U. nn. 1052/2007 e 14815/08
16730 del 25/06/2018; Cass. S.U. nn. 1052/2007 e 14815/08; conf., ex mu ltis , Cass., scz.
Cass. n. 17549 del 02/09/2016
Cass. n. 1225 del 2007
Neppure risulta che la CTP o la CTR abbiano disposto l'ordine di integrazionedel contraddittorio nei confronti del medesimo socio pretermesso(Cass. n. 1225 del 2007, n.
Cass., Sez.U., n. 24707 del 2015
14253 del 2016; Cass., Sez.U., n. 24707 del 2015; v., da ultimo, Cass.
Cass. n. 8406 del 2018
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 3203 /20 2 2 R.G. proposto da : GIANNOTTIMARIA RITA in proprio e quale legale rappresentante della società G2 MEDICA DI GIANNOTTI MARIA RITA C. S.A.S., cessata, rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. Fabrizio Costarella (PEC: fabrizio.costarella@avvocaticatanzaro.legalmail.it); –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del la Calabrian. 2379 / 07 / 2 1 depositata in data 01 / 0 7 /20 2 1 , non notificata;

Oggetto: societàcessata –litisconsorzio necessario art.14d. Lgs. 546/92 Cons.Est. Roberto Succio - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 20/10/2023d a l C onsigliere Roberto Succio ; Rilevatoche: - c on avviso di accertamento n. TDY02T100636/2017 emesso nei confronti della società G2 MEDICA di Giannotti Maria Rita C. S.a.s. per l’anno di imposta 2012, l'Ufficio accertava maggiori redditi in capo alla società, derivanti dal disconoscimento della inerenzadi costi di sponsorizzazione e dalla non riferibilità all’anno accertato di altri costi, per i quali la società ricorrente aveva ricevutofattura nell’anno solare 2013 ; - con avviso di accertamento n. TDY01T100637/2017 emesso nei confronti della Sig.ra Giannotti Maria Rita per l’anno di imposta 2012,l'Ufficio estendeva detto accertamento anche alla socia, in ragionedella sua partecipazione; - la CTP accoglieva i ricorsi; appellava l’Ufficio; - con la pronuncia qui gravata, la CTR accoglieva parzialmente l’impugnazione; - inoltre, come si legge in ricorso per cassazione e risulta dalla documentazioneprodotta dai ricorrenti a questa Corte , la società ricorrentein forza di atto a rogito Notaio Antonio Andreacchio di Soverato Repertorio N. 87591 del 18 settembre 2017 è cessata, indata anteriore alla proposizione del ricorso per cassazione; - ricorr ono a questa Corte sia la società G2 medica di Giannotti Maria Rita sia il socio Giannotti Maria Rita , in proprio, con atto affidatoa due motivi di ricorso; resiste con controricorso l ’Agenzia delleEntrate;

Consideratoche: - con riguardo alla posizione della società ricorrente, l’impugnazione propostaè evidentemente inammissibile; - invero, la procura speciale per il ricorso in cassazione risulta conferita dalla società in data 15 gennaio 2022, ben dopo la cancellazionedella stessa da registro imprese , avvenuta in data 18settembre 2017 ; Cons.Est. Roberto Succio - 3 - trova applicazione quindi la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale (tra molte, Cass. Sez.5, Sentenza n. 17360 del 17/06/2021 ; anche in termini Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 16225 del 19/05/2022 ) è del tutto inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'ex legale rappresentantedi una società estinta per pregressa cancellazione dalregistro delle imprese, perché la procura speciale conferita al difensore,indispensabile per la proposizione dell'impugnazione, è giuridicamente inesistente, in ragione della mancanza del mandante; - con riguardo poi alla posizione della ricorrente Giannotti Maria Rita, osserva preliminarmente il Collegio che d alla lettura della sentenzaimpugnata si evince che la G2 Medica di Giannotti Maria Rita C. s.a.s., impugnava innanzi alla CTP di Catanzaro l’avviso n.TDY02T100636/2017 (relativo all’anno di imposta 2012), con cuila territoriale Agenzia delle Entrate accertava, ai sensi dell’art. 39co. 1 lett. d D.P.R. n. 600/1973, un maggior reddito d’impresa paria € 106.244,00 a fronte di quello dichiarato di € 37.747,00 ; - a sua volta, Giannotti Maria Rita (in proprio, quale socia al 99% della G2 Medica) impugnava l’avviso n. TDY01T100637/2017, in forza del quale l’accertato maggior reddito societario le veniva imputato per trasparenza in ragione della relativa quota di partecipazione; - ciò posto, n ulla consente di evincere la partecipazione al giudizio, inentrambi i gradi di merito, come si evince dalla lettura anche della pronuncia di prime cure, anche dell’altro socio della G2 Medicatitolare della partecipazione dell’1%; - trova quindi applicazione al caso che ci occupa la giurisprudenza di questa Corte ( in termini si vedano Cass.

Sez.6 - 5, Ordinanza n. 16730 del 25/06/2018; Cass. S.U. nn. 1052/2007 e 14815/08; conf., ex mu ltis , Cass., scz. V, nn. 26071/15,7212/15, 1047/13, 13073/12, 23096/12; ancora Cass.n. 17549 del 02/09/2016) secondo la quale , i n tema di Cons.Est. Roberto Succio - 4 contenzioso tributario, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di personee di quelle dei singoli soci comporta , in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all'integrazionedel contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d .

L gs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile - anche d'ufficio - in ogni stato e grado del processo. Neppure risulta che la CTP o la CTR abbiano disposto l'ordine di integrazionedel contraddittorio nei confronti del medesimo socio pretermesso(Cass. n. 1225 del 2007, n. 14253 del 2016; Cass., Sez.U., n. 24707 del 2015; v., da ultimo, Cass. n. 8406 del 2018); - pertanto, rilevata d’ufficio la violazione di cui si è detto, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio di merito; la sentenza è quindi integralmente cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributariadi primo grado di Catanzaro che procederà alla prescritta integrazionedel contraddittorio e alla rinnovazione del giudizio in parola,decidendo anche in ordine alle spese di Legittimità; p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso della G2 M edica di Giannotti Maria Rita s.a.s., cessata; pronunciando sul ricorso di Giannotti Maria Rita in proprio , dichiara la nullità dell’intero giudizio; cassa la sentenza imp