Decreto — n. 32205/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20628/2020 R.G. proposto da : IANNANTUONI LUCIANO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso lo studio dell’avvocato FORTE SIMONE (FRTSMN73R16F839D) rappresentato e difeso dall'avvocato TEDESCO GIORGIO (TDSGRG60S21F839W) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 32205/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : IANNANTUONI LUCIANO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso lo studio dell’avvocato FORTE SIMONE (FRTSMN73R16F839D) rappresentato e difeso dall'avvocato TEDESCO GIORGIO (TDSGRG60S21F839W) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20628/2020 R.G. proposto da : IANNANTUONI LUCIANO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso lo studio dell’avvocato FORTE SIMONE (FRTSMN73R16F839D) rappresentato e difeso dall'avvocato TEDESCO GIORGIO (TDSGRG60S21F839W) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
MILANO n.4765/2019 depositata il 26/11/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; che la novità della questione e lo jus superveniens suggeriscono la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione; compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma,il 16/1