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Decreto — n. 32201/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 32201/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 32201/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9123/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro DEIULEMAR HOLDING SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRACASSINI 46, presso lo studio dell’avvocato DEGLI ABBATI FLAVIO (DGLFLV62L25H501Z) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n.8729/2014 depositata il 14/10/2014 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 32201/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Tenuto conto dell’intervento recente delle S.U., sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.

Parole chiave

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contenzioso tributario imposta sull'utile delle aziende autorità fiscale procedura di tassazione fiscale posizione dirigente in materia di doppia imposizione inoltro della dichiarazione fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
NAPOLI n.8729/2014 depositata il 14/10/2014 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Tenuto conto dell’intervento recente delle S.U., sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9123/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro DEIULEMAR HOLDING SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRACASSINI 46, presso lo studio dell’avvocato DEGLI ABBATI FLAVIO (DGLFLV62L25H501Z) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n.8729/2014 depositata il 14/10/2014 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Tenuto conto dell’intervento recente delle S.U., sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione; compensa le spese di lite. Così deciso in Roma,il 16/11/2