Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 32198/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new 2022 law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 32198/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the automatic termination triggered by the new legislative framework. The lower court ruled that the insertion of the case into the official list of terminated proceedings, as mandated by the 2022 law, confirmed the regular definition of the dispute without any pending objections. Consequently, the appeal was dismissed because the underlying legal controversy had already concluded under the specific statutory conditions established by the new decree.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax dispute is automatically entered into the list of extinguished proceedings under the new legislative regime, the litigation terminates without the need for a formal denial, rendering subsequent appeals inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax litigation extinction automatic termination proceedings legislative decree 2022 list of terminated cases procedural exhaustion tempestività tributaria arretrati d'imposta contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
1684/01/2018 depositata il 21/06/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 34276/2018 R.G. proposto da: BEZZI COMMERCIALE DI BEZZI STEFANO E C SAS, rappresentata e difesa dall'avvocato PADOA ANNALISA, contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. EMILIA ROMAGNA n. 1684/01/2018 depositata il 21/06/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL P