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Decreto — n. 32177/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination rules in the new tax code.

Numero d'incarto Decreto — n. 32177/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation extinguished following the automatic termination provisions of the new tax code. The lower court ruled that the case ended because the tax authority's list confirmed the regular conclusion of the dispute without any formal objection. Consequently, the court dismissed the appeal, holding that the procedural mechanism for automatic extinction took precedence over the parties' request to schedule a hearing.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure is automatically extinguished upon the transmission of the list confirming the dispute's conclusion, unless parties explicitly request a hearing to continue the process.

Parole chiave

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tax litigation extinction automatic termination procedure tax code 2023 administrative appeal dismissal procedural time limits contenzioso tributario differimento dell'imposizione sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, L. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17611/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro MAZZOCCA MANUELITA, rappresentata e difes a dall'avvocato SPAGNUOLO MARCO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Abruzzo SEZ.DIST. P escara n. 91/06/2017 depositata il 31/01/2017 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROC