Civil court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new procedural law regarding tax judgments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil lawsuit extinguished following the lower court's ruling on a tax assessment. The plaintiff argued against the automatic termination, while the State contended that the procedural law mandated the case's closure. The court upheld the decision, ruling that the statutory provisions for automatic extinction applied without requiring further judicial intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The court declares that lawsuits regarding tax judgments are automatically extinguished upon the transmission of the list of closed cases, unless parties specifically request a hearing.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23452/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro CASA DI CURA NOTO PASQUALINO S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avv. PIGNATONE ROBERTO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIA n. 2595/03/2021 depositata il 18/03/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PR