Italian tax court declares tax litigation extinguished due to procedural listing under new 2022 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following a procedural listing under the new 2022 law. The Agency of Revenue argued that the case's inclusion in the official list documented its regular conclusion and absence of any denial. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving advanced costs to the party who prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The inclusion of a tax dispute in the statutory list for extinguishment automatically terminates the proceedings, barring further action unless parties specifically request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11660/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, RAPPRESENTATA E DIFESA DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro CASA DI CURE ORESTANO SRL, RAPPRESENTATA E DIFESA DAGLI AVVOCATI MAZZAGRECO DANIELA, SAMMARTINO SALVATORE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIAn.4341/14/2018 depositata il 15/10/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROC