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Ordinanza — n. 32118/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to debtor's declaration of simplified payment plan extinguishing the lawsuit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32118/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal extinguished because the debtor voluntarily joined a simplified payment plan under Article 6 of D.L. 193/2016. The appellant, SB Setec Spa, had previously challenged tax assessments for 2004, but later submitted a commitment to settle the debt without contesting the judgment. The Court ruled that such a declaration legally terminates the proceedings and prevents further litigation on the same matter.

Regesto Legislator

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Art. 6 D.L. n. 193/2016; Art. 391 c.p.c.: A debtor's declaration to join a simplified payment plan with a commitment to waive the lawsuit extinguishes the cassation appeal, requiring the court to declare the proceedings terminated and the subject matter concluded.

Parole chiave

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simplified payment plan tax debt settlement extinction of lawsuit waiver of litigation cassation appeal dismissal debtor commitment procedural extinction contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 D.L. n. 193/2016
CONSIDERATO CHE Nelle more la società, con memoria, ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del D.L.
Art. 391 c.p.c.
art. 391 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24083 del 2018
6 in situazione in cui il debitore (o contribuente) risulti resistente (o intimato) non si debbono regolare le spese, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (Cass. n. 24083 del 2018).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18992/2015 R.G. proposto da: SB SETEC SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANTONIO GRAMSCI, 14, presso lo studio dell’avvocato SICILIANO DOMENICO (SCLDNC72M15C352J) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende ; -controricorrente- nonché contro RISCOSSIONE SICILIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA CIRC.NE CLODIA 82, presso lo studio dell’avvocato PENNISI GIUSEPPE (PNNGPP36P18H325V), rappresentat a e difes a dall'avvocato LOPEZ FRANCESCO (LPZFNC36M10C351M); -controricorrente- avverso PROVVEDIMENTO di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.SIRACUSAn. 2230/2015 depositata i l 28/05/2015 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE. La CTR Sicilia ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate e di Riscossione Sicilia spa contro la sentenza della CTP di Siracusa che aveva accolto il ricorso della SB SETEC spa contro la cartella di pagamento per IRES, IRAP e IVA relative al 2004. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società che si è affidata a quattro motivi. Hanno resistito con controricorso sia l’Agenzia delle entrate sia Riscossione Sicilia spa.

CONSIDERATO CHE Nelle more la società, con memoria, ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, e in data 13.10.2022, e ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere, allegando la comunicazione del concessionario relativa alle somme dovute documentazione relativ a ai pagamenti effettuati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione "ex lege", qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. n. 24083 del 2018).

Sussistono, quindi, i presupposti quantomeno per l’estinzione del giudizio. Inoltre, non vi è luogo a provvedere sulle spese perché tanto nel caso di rinuncia al ricorso da parte del debitore quanto in quello, come nella specie, di emersione della verificazione della fattispecie dell'art. 6 in situazione in cui il debitore (o contribuente) risulti resistente (o intimato) non si debbono regolare le spese, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (Cass. n. 24083 del 2018). P.Q