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Ordinanza — n. 32116/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows ottemperance action against tax authority for declaratory judgment annulling tax denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32116/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the tax authority's objection to an ottemperance action filed by a company seeking enforcement of a declaratory judgment. The company argued that the lower court's refusal to enforce a prior judgment annulling a tax denial violated specific tax procedure laws. The court ruled that such declaratory judgments annulling tax acts are functionally equivalent to condemnation judgments for reimbursement, thereby permitting enforcement even without finality.

Regesto Legislator

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Art. 69, comma 5 e 70, d.lgs. n. 546/1992; Art. 68 e 69, d.lgs. n. 546/1992: A declaratory judgment annulling a tax act or denying reimbursement is subject to ottemperance proceedings as it is functionally equivalent to a condemnation judgment for reimbursement.

Parole chiave

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ottemperanza giudizio tributario annullamento atto impositivo rimborso credito d'imposta passaggio in giudicato d.lgs 546/1992 condanna al rimborso rimborso dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 69, comma 5 e 70, d.lgs. n. 546/1992
Nelle more del giudizio di cassazione proposto dall’Agenzia averso la suddetta sentenza, dopo la diffida, la cessionaria ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 69, comma 5 e 70, d.lgs. n. 546/1992.
Art. 68 e 69, d.lgs. n. 546/1992
Art. 282, cod. proc. civ.
Anche il richiamo all’art. 282, cod. proc. civ., sarebbe fuori luogo dal momento che le norme del processo civile comune sarebbero applicabili solo ove compatibili col rito tributario.
Art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10570 del 04/06/2020
Cass. n. 20202 del 24/9/2010
Cass. n. 20202 del 24/9/2010).
Cass. civ., 19 aprile 2019, n. 11135
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante, sedente in Milano, rappresentati e difesi dall’avv. Vittorio Giordano, come da mandato in margine al ricorso; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; controricorrente - Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n.10409/6/18, depositata il 30 novembre 2018.

Si dà atto che la Procura generale, in persona del Sostituto procuratore generale Alessandro Pepe, ha chiesto il rigetto del ricorso. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2023dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE Ottemp sent accertam 1. Con la dichiarazione 2009 (per l’anno d’imposta 2008), la Tirrenia di Navigazione chiedeva il rimborso del credito IRES per € 9.500.000 (rispetto a un credito totale dichiarato di € 13.729.073,00). Con atto a rogito Morelli di Napoli del 17 dicembre 2009, tale credito veniva ceduto a Ifitalia s.p.a.

L’atto veniva notificato a mezzo ufficiale giudiziario all’Agenzia, qual debitore ceduto, in data 23.12.2009. In data 5 agosto 2010 veniva aperta nei confronti della cessionaria Tirrenia la procedura di amministrazione straordinaria, e in data 11 agosto 2010 ne veniva dichiarata l’insolvenza. Il 9 febbraio 2012 il commissario della Tirrenia intimava all’Agenzia di non procedere ad alcun pagamento nei confronti del cessionario, dichiarando di non volere subentrare nel rapporto di specie (contratto di cessione). Il 18 novembre 2013 Ifitalia presentava istanza di rimborso, che l’Agenzia riscontrava con nota del 21 novembre 2013, in cui veniva detto che il procedimento era da intendersi sospeso.

Ifitalia proponeva così ricorso contro il suddetto atto, e la CTP ne dichiarava l’inammissibilità. La CTR, adìta in sede d’appello da Ifitalia (con appello incidentale anche dell’ufficio), accoglieva il gravame e dichiarava la sussistenza del diritto della società al rimborso in oggetto. Nelle more del giudizio di cassazione proposto dall’Agenzia averso la suddetta sentenza, dopo la diffida, la cessionaria ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 69, comma 5 e 70, d.lgs. n. 546/1992. La CTR respingeva il ricorso, osservando che l’ottemperanza delle sentenze non ancora passate in giudicato sarebbe limitata a quelle di condanna, mentre quella in oggetto aveva natura meramente dichiarativa.

2. Ifitalia propone dunque ricorso in cassazione basato su due motivi, e l’Agenzia resiste a mezzo di controricorso. La contribuente ha successivamente depositato, in data 28 settembre 2023, memoria illustrativa. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo la ricorrente rileva violazione e falsa applicazione degli artt. 67-bis, 69 e 70, d.lgs. n. 546/1992, 282, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. Invero a giudizio della difesa della società cessionaria del credito, l’immediata esecutività delle sentenze del giudice tributario sarebbe ricollegata al semplice accoglimento del ricorso, tanto da applicarsi anche in ipotesi in cui il rimborso scaturisca dall’annullamento di un provvedimento impositivo.

D’altronde la legge (art. 9, d.lgs. n. 156/2015), sancirebbe il principio dell’immediata esecutività di tutte le sentenze tributarie. Anche il richiamo all’art. 282, cod. proc. civ., sarebbe fuori luogo dal momento che le norme del processo civile comune sarebbero applicabili solo ove compatibili col rito tributario. Ed invero la nozione di titolo esecutivo, sottesa alla disposizione del codice di rito, sarebbe estranea alla materia tributaria, caratterizzata appunto dal giudizio di ottemperanza, e del resto ontologicamente le sentenze in materia tributaria non potrebbero mai avere natura meramente dichiarativa, stante la struttura del giudizio avverso un provvedimento di diniego, da espungere dal mondo giuridico.

Neppure varrebbe l’argomento per cui non era stata impugnata l’ordinanza nella parte in cui la stessa aveva stabilito che l’istanza di sospensione proposta dall’amministrazione era inammissibile in quanto la sentenza aveva natura dichiarativa, posto che le ordinanze in materia di sospensione non sono impugnabili.

2. Col secondo motivo si deduce, sempre con riguardo alla medesima statuizione, la nullità della sentenza in relazione questa volta all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.

3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente attesa la loro connessione. Gli stessi sono infondati. Preliminarmente deve darsi atto che la sentenza della cui ottemperanza si discute, a seguito della decisione di conferma assunta da questa Corte in data odierna, è passata in giudicato, per cui la questione in sé può dirsi risolta. Tuttavia, la rilevanza della stessa permane, poiché pacificamente il giudizio di ottemperanza venne introdotto anteriormente il passaggio in giudicato, e quindi tale giudizio – in caso di accoglimento del presente ricorso –dovrà proseguire con la fase di rinvio.

4. La disciplina del giudizio di ottemperanza è contenuta nell’art.70, d.lgs. n. 546/1992, che sostituisce la precedente disciplina dell’esecuzione delle sentenze tributarie in base alle regole generali dell’esecuzione forzata, avvicinandole quindi all’esecuzione tipica dell’atto amministrativo. La fase esecutiva promossa dal contribuente è dunque ormai affidata non ad un processo esecutivo, in particolare di espropriazione, ma ad un autentico giudizio. Scopo dell’ottemperanza non è quello di ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione passata in giudicato, quanto piuttosto quello di dare concreta attuazione a quel comando, anche se questo non contenga un precetto dotato dei caratteri propri del titolo esecutivo, compiendo gli accertamenti indispensabili a delimitare l'effettiva portata precettiva della sentenza (in tal senso Cass. n. 10570 del 04/06/2020 in motivazione;

Cass. n. 20202 del 24/9/2010). Il prefato art. 70, d.lgs. n. 546/1992, presuppone espressamente il passaggio in giudicato della sentenza, che costituisce quindi in tal caso condizione per la proponibilità del giudizio di ottemperanza stesso, e sempre che sia decorso il termine stabilito dal comma 2 della disposizione in esame. Tuttavia, il principio risulta ampiamente derogato dai precedenti artt. 68 e 69, laddove si dispone che in caso di condanna al rimborso o di avvenuta riscossione frazionata, la sentenza in caso di inerzia dell’amministrazione possa essere oggetto di ottemperanza anche ove non passata in giudicato.

In particolare, se ne è fatto discendere che, qualora intervenga una sentenza del giudice tributario, anche non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte l'atto impositivo, l'ente impositore, così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento, ha l'obbligo di agire in conformità della statuizione giudiziale, sia ove l'iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia se già effettuata, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso dell'eccedenza versata (da ultimo, Cass. civ., 19 aprile 2019, n. 11135).

La struttura stessa del giudizio tributario, di impugnazione di atto, comporta che l’annullamento del diniego e il conseguente accoglimento giudiziale dell’istanza di rimborso, siano equiparabili alla condanna al rimborso, esattamente appunto come accade in caso di riscossione a fronte di annullamento dell’atto impositivo, e tale interpretazione ampiamente si giustifica proprio per la mancata necessità di un provvedimento che rivesta le caratteristiche del titolo esecutivo, caratterizzato da un compiuto comando, essendo appunto affidata la delimitazione della portata esecutiva della sentenza al giudice dell’ottemperanza, che a differenza del giudice dell’esecuzione ha potestà di accertare e non solo di eseguire.

Né nella specie si pone la questione – che dunque qui espressamente non viene affrontata - circa l’efficacia intertemporale della pregressa normativa, poiché se la stessa concerne la disciplina recata dall’art. 69, d.lgs. n. 546/1992, come novellato dal d.lgs. n. 156/2015, nella parte in cui subordinerebbe l’entrata in vigore delle modifiche recate da tale ultima disposizione a quella del decreto previsto al comma 2 dell’art. 69 stesso (peraltro riferito alla garanzia prevista dal precedente comma 1, secondo periodo), va rimarcato che la sentenza che deve essere eseguita nel caso che corre risulta pubblicata in data 20 settembre 2017, e pertanto ben dopo l’entrata in vigore del prefato decreto.

Tenuto quindi conto del tenore della pronuncia oggetto del giudizio d’ottemperanza, la stessa in base ai superiori principi appare senz’altro soggetta al giudizio di ottemperanza.

5. Il ricorso merita dunque accoglimento, con annullamento della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado d