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Ordinanza — n. 32115/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32115/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32115/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –ricorrente – contro AGOSTINO CONSIGLIERE E ZITA CALZATO, rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Marino, come da mandato in calce al controricorso; -controricorrente – e nei confronti di INPS,in persona del legale rappresentante; - intimato - Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata Brescia, n. 2403/25/2018, depositata il 24 maggio 2018.

Regesto Legislator

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art. 38 Cost; Ordinanza — n. 32115/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Con il primo motivo l’Agenzia rileva violazione dell’art. 18 della convenzione italo francese sulla doppia imposizione, fatta a Venezia il 5 ottobre 1989, sostenendo che tale disposizione andava interpretata nel senso che le pensioni erogate in relazione alla legislazione sulla sicurezza sociale sarebbero imponibili tanto nello stato di residenza come in quello di erogazione, salvo il meccanismo del credito d’imposta. Inoltre, nella nozione di pensioni corrisposte in base alla legislazione della sicurezza sociale devono ricomprendersi anche quelle derivanti dal versamento di contributi obbligatori, come nel caso della pensione di vecchiaia.

Parole chiave

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rendita straniera calcolo della rendita rimborso dei contributi diritti a pensione deducibilità dei contributi di mantenimento compensazione della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 38 Cost
Non occorrendo ulteriore accertamento in fatto, ai sensi dell’art. 384, cod.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –ricorrente – contro AGOSTINO CONSIGLIERE E ZITA CALZATO, rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Marino, come da mandato in calce al controricorso; -controricorrente – e nei confronti di INPS,in persona del legale rappresentante; - intimato - Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata Brescia, n. 2403/25/2018, depositata il 24 maggio 2018.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2023dal consigliere Alberto Crivelli. QUALIF PENSIONE rivalutazione RILEVATO CHE 1. I contribuenti chiedevano il rimborso IRPEF (anno 2013), ed in particolare delle ritenute operate dall’INPS sulla loro pensione, dal momento che la stessa era stata già tassata in Francia, dov’essi risiedevano. La CTP respingeva il ricorso proposto avverso il silenzio-rifiuto dell’amministrazione, osservando che trattavasi di pensioni erogate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale, per cui doveva trovare applicazione l’art. 18, secondo comma, l. n. 20/1992, di ratifica della convenzione italo-francese sulla doppia imposizione.

La decisione era riformata dalla CTR, sull’osservazione che quelle percepite erano pensioni di vecchiaia, dunque corrisposta in virtù del versamento di contributi lavorativi.

2. L’Agenzia propone così ricorso in cassazione affidato a due motivi, ed i contribuenti resistono con controricorso, mentre l’Inps non si è costituito, peraltro non risultando, come subito si vedrà, la prova della relativa notifica. CONSIDERATO CHE 1. Va premesso come la presente controversia non veda l’Inps, pur evocato in giudizio, qual litisconsorte necessario, non essendo parte del rapporto impositivo sotto nessun profilo, ma costituendo esso soltanto l’ente erogatore del reddito assoggettato a imposta. Ciò precisato, come premesso non risulta in atti la prova dell’avvenuta notifica nei confronti dello stesso, non risultando la stessa neppure tentata in quanto l’ente non è neppure citato nella relata di notifica. Difetta dunque un elemento costitutivo del rapporto processuale, con conseguente inammissibilità del ricorso nei confronti di tale soggetto.

2. Con il primo motivo l’Agenzia rileva violazione dell’art. 18 della convenzione italo francese sulla doppia imposizione, fatta a Venezia il 5 ottobre 1989, sostenendo che tale disposizione andava interpretata nel senso che le pensioni erogate in relazione alla legislazione sulla sicurezza sociale sarebbero imponibili tanto nello stato di residenza come in quello di erogazione, salvo il meccanismo del credito d’imposta. Inoltre, nella nozione di pensioni corrisposte in base alla legislazione della sicurezza sociale devono ricomprendersi anche quelle derivanti dal versamento di contributi obbligatori, come nel caso della pensione di vecchiaia.

3. Il motivo è fondato. Questa Corte, interpretando l’art. 18 della predetta Convenzione, ha già chiarito che La pensione di anzianità percepita dall'INPS da un cittadino italiano residente in Francia, è soggetta ad Irpef, in base all'art. 18, comma 2, della Convenzione Internazionale tra l'Italia e la Francia del 5 ottobre 1989, ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20, secondo il quale "le pensioni ed altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, sono imponibili in detto Stato". Le parole "sicurezza sociale", in mancanza di una specifica definizione, vanno interpretate secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 2, della Convenzione, (secondo cui " le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione") secondo il significato attribuito dall'ordinamento italiano, nel quale, a seguito di un'evoluzione costituzionalmente orientata, il termine stesso è indicativo di un concetto ampio, comprensivo di tutti i diritti, tanto di previdenza che di assistenza, collegati alla persona, alla sua dignità ed, in quanto tali, inviolabili, secondo i principi riconosciuti dall'art. 38 Cost. e presenti anche nel diritto internazionale (Cass. 12/11/2010, n. 23001).

Tale interpretazione, che indubbiamente determina un ristretto ambito di applicazione del primo comma (peraltro non annullandolo) ma la cui portata discende proprio da un’altra disposizione della stessa Convenzione (l’art.

3) risulta successivamente confermata dalla sent. Cass. 03/02/2012, n. 1550, relativa, specularmente, a pensioni corrisposte da uno Stato straniero a soggetti residenti in Italia. Dunque, l’art. 18, comma 2, convenzione citata, che appunto stabilisce che le pensioni dovute in applicazione della legislazione della sicurezza sociale di uno stato, “sono imponibili in detto stato”, va interpretato nel senso che in tal caso - in cui rientra per quanto premesso anche quello che ne occupa della pensione di vecchiaia, quest’ultima certa espressione della previdenza sociale in base al vigente ordinamento - siffatte pensioni sono “sottoposte alla potestà impositiva di entrambi gli Stati, nella misura stabilita nei rispettivi ordinamenti tributari, fermo restando l'obbligo, previsto dall'art. 24 della medesima convenzione, di prevedere, da parte dello Stato di residenza, strumenti atti ad evitare in concreto il verificarsi del doppio prelievo” (cfr. ancora Cass. 1510/2012).

In proposito vale confrontare la stessa dizione letterale con quella di cui al comma precedente, che invece disciplina le pensioni erogate “in relazione ad un cessato impiego”, sono imponibili solo in questo Stato.

4. Da quanto precede discende la debenza dell’imposta nello Stato che eroga la previdenza, in questo caso l’Italia. Ne deriva l’accoglimento del ricorso e, assorbito l’ulteriore motivo, la cassazione della sentenza impugnata. Non occorrendo ulteriore accertamento in fatto, ai sensi dell’art. 384, cod. proc. civ., deve decidersi nel merito respingendosi l’istanza di rimborso originaria. Le spese, compensate quelle dei gradi di merito, non vanno determinate relativamente alla controversia con INPS nei cui confronti non si è perfezionato il rapporto processuale, e per il resto vanno poste, quanto a quelle del giudizio di legittimità, a carico dei contribuenti soccombenti.

P. Q. M. La Cortedichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell’INPS; decidendo sul ricorso nei confronti di Agostino Consigliere e Zita Calzato, accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo dei contribuenti, compensando le spese relative ai gradi di merito e ponendo quelle relative al presente giudizio in capo ai contribuent