Cassation court orders correction of material error in prior order regarding wrong case number and party status.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court ordered an ex officio correction of a prior order due to a material error in the case number and the status of the appellant. The appellant, Investment Development S.p.A., argued that the previous order incorrectly cited a different case number and failed to properly reflect its role as the incorporant of Cifin S.p.A. The court found the error material and necessary for clarity, mandating the correction of the referenced case number and the description of the appellant's status.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The court may ex officio correct material errors in its own orders or those of lower courts when such errors affect the clarity of the decision or the identity of the parties, provided the correction does not alter the substantive outcome.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA nel procedimento iscrittod’ufficio al n. RG 2629 /2 023 , per correzione di errore materiale dell’ordinanza Cass. sez. 6-5, 13 giugno 2022, n. 18951,resa su ricorso iscritto al n. RG 31362/2021, proposto da Investment Development S.p.A. in liquidazione, in qualità di incorporante della società Cifin S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Giancarlo Zoppini, Laura Puddu e Giuseppe Pizzonia, con l’elezione di domicilio in Roma presso lo studio dell’avv. Zoppini sito in via della Consulta, n. 1/B.
–ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; Oggetto: Correzione errore materiale (Ord. 18951/2022 Sesta sez. civ. Cassazione) 21 –2629-2023 – 11/10/2023 MMF -intimata - Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO In sede di annotazione di errore materiale disposto d a ll ’ordinanza n. 18951/2022del 13 aprile 202 2 , dep ositata i n data 1 3 gi ugn o 202 2 , con cui la Corte correggeva la sentenza n. 12503 / 2021 depositata in data 12 maggio 2021, all’esito di ricorso promosso da Cifin S.p.A . , l’Ufficio segnalava quanto segue: nellamenzionata pronuncia n. 18951/2022 la Corte ha erroneamente indicato in epigrafe, la società Investment Development S.p.A. in liquidazione, quando invece, nella causa definita dalla sentenza n. 12503/201, ricorreva Cifin S.p.A.; h a indicato , nel corpo dell’ordinanza, due distinte pronunce da correggere (n. 12503/2021 e n. 29911/2020, quest’ultima vertente tra altre parti); ha disposto, nel p.q.m., la correzione della pronuncia n. 29911/2020, già corretta,con annotazione eseguita, dall’ordinanza n. 31084/2021.
A seguito di detta segnalazione veniva disposta l’iscrizione d’ufficio a ruolo, ex art. 391-bis cod. proc. civ., del presente procedimento per la relativa correzione. CONSIDERATO Ricorrono i presupposti per la correzione d’ufficio di errore materiale, essendo la segnalazione fondata nei termini di seguito indicati. Va, pertanto, corretta l’ordinanza n. 1 8951 /202 2, depositata il 1 3 giugno 2022, cosicché in epigrafedi detta ordinanza risulti sì la società Investment Development S.p.A. in liquidazione, ma in qualità di incorporante di Cifin S.p.A., ricorrente nel giudizio definito con la sentenza n. 12503/2021; a pag. 3, rigo 6 e rigo 23, si legga rispettivamente “correzione di errore materiale della sentenza n. 12503/2021” e “venga corretta la sentenza n. 12503/2021”, senza riferimento alcuno alla pronuncia n. 29911/2020; nel p.q.m. si legga “Dispone che venga corretta la sentenza n. 12503/2021 (...)” invece che 21 –2629-2023 – 11/10/2023 MMF “Dispone che venga corretta la sentenza n. 29911/2020, del 22 ottobre 2020(...)”.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 21213 del 2013).
P.Q.M.
Dispone che venga corretta l’ordinanza n. 18951/2022, depositata il 13.06.2022, cosicché in epigrafe risulti sì la società Investment Development S.p.A. in liquidazione, ma in qualità di incorporante della originaria ricorrente Cifin S.p.A.; a pag. 3, rigo 6 e rigo 23, si legga rispettivamente “correzione di errore materiale della sentenza n. 12503/2021” e “venga corretta la sentenza n. 12503/2021”, senza riferimento alcuno alla pronuncia n. 29911/2020; nel p.q.m. si legga “Dispone che venga corretta la sentenza n. 12503/2021 (...)” invece che “Dispone che venga corretta la sentenza n. 29911/2020, del 22 ottobre 2020 (...)”. Manda alla Cancelleria per gli ademp