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Ordinanza — n. 32107/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court revokes tax authority's dismissal of claim for non-taxable compensation damages from illegal public employment. The court restores the case after the taxpayer withdrew her initial withdrawal request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32107/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation revoked a presidential decree that had previously extinguished the proceedings due to the taxpayer's alleged withdrawal. The taxpayer had initially withdrawn the case, but later requested a hearing, prompting the court to reinvestigate the matter. The court affirmed that compensation damages for illegal public employment are non-taxable and ordered the tax agency to pay the taxpayer's litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001; Art. 6, comma 1, d.P.R. n. 917/1986: Compensation damages awarded for the illegal performance of work in violation of mandatory public employment rules constitute non-taxable loss of chance and are not subject to income tax.

Parole chiave

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illegal public employment compensation damages non-taxable income loss of chance procedural withdrawal tax agency costs public administration restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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Art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
Nel caso di specie, il Tribunale di Viterbo ha riconosciuto il risarcimento in favore dalla sig.ra Roscaniai sensi dell’art. 36 del d.lgs.
Art. 6, comma 1, d.P.R. n. 917/1986
23795; Cass. 6 settembre 2013, n.
Art. 370, primo comma, cod. proc. civ.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ. Non si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
5.Con decreto ex art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
5.Con decreto ex art. 391 cod. proc. civ.
art. 1223 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5072/2016
Cass. n. 4657/2019
Cass. n. 6827/2023
Cass. n. 27011/2019
Cass. n. 25471/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29385/2018R.G. proposto da: ROSCANI ALESSANDRA, elettivamente domiciliata in Roma, via Nazario Sauro n. 16, presso lo studio dell’Avv. Massimo Pistilli, dal quale è rappresentata e difese in virtù di procura in calce al ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma,via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro-tempore, –intimati – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazion. 1352/2018 , depositata il 28 febbraio 2018; SILENZIO RIFIUTO IRPEF 2013 R.G. N.29385/2018 Cons. est. Valentino Lenoci udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2023dal consigliere dott. Valentino Lenoci; -Rilevato che:

1. Roscani Alessandra presentava all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Viterbo istanza di rimborso di quanto versato , a titolo di IRPEF , in relazione al le somme percepite come risarcimento del danno per l’illegittima reiterazione del contratto pubblico di cui era titolare.

2. Proposto dalla contribuente ricorso avverso il diniego dell’Amministrazione, la Commissione tributaria provinciale di Viterbo, con sentenza n. 1226/ 2015 , depositata il 17 dicembre 2015, lo rigettava, con compensazione delle spese di giudizio.

3. Interposto gravame dalla contribuente, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 1352/2018, pronunciata il 12 febbraio 2008 e depositata in segreteria il 28 febbraio 2018, rigettava l’appello, con compensazione delle spese di lite.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Roscani Alessandra, sulla base di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ. Non si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 5.Con decreto ex art. 391 cod. proc. civ. del 7 ottobre 2019, il coordinatore f.f. della VI sezione civile – sottosezione tributaria dichiarava l’estinzione del presente giudizio per rinuncia della ricorrente. R.G. N.29385/2018 Cons. est. Valentino Lenoci A seguito di richiesta di fissazione di udienza, la discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera dicamera di consiglio del 7 luglio 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. La ricorrente ha depositato memoria. - Considerato che:

1. Preliminarmente, si dà atto che è stata dichiarata l’estinzione del giudizio con decreto presidenziale del 7 ottobre 2019, ma successivamente è stata richiesta dalla ricorrente la fissazione di udienza ex art. 391, terzo comma, cod. proc. civ. Il decreto di estinzione del giudizio deve quindi essere revocato, in considerazione del fatto che la rinuncia non risulta presentata dalla ricorrente, ma vi è solo una richiesta di cessazione della materia del contendere da parte dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

2. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte dirette), in quanto la somma riconosciuta dal Tribunale di Viterbo – sezione lavoro in suo favore aveva natura risarcitoria, in relazione alla condizione di precarietà lavorativa subita dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, e come tale non era assoggettate a tassazione.

3. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l’A.F. annullato in autotutela il diniego del rimborso d’imposta richiesto, come da comunicazione in data R.G. N.29385/2018 Cons. est. Valentino Lenoci 11 giugno 2019 ed allegato provvedimento n. 16878/2019 prot. della Direzione provinciale di Viterbo dell’Agenzia delle Entrate, ed avendo quindi accolto la richiesta avanzata dal contribuente.

4. Per quel che riguarda la regolamentazione delle spese di giudizio, se ne deve disporre l’integrale compensazione nei confronti del Ministero intimato, che non è l’ente titolare dell’imposizione; invece, l’Agenzia, che solo dopo la proposizione del ricorso ed in pendenza del giudizio di cassazione ha dato atto delle ragioni della contribuente, va condannataalla rifusione delle spese di lite, quanto meno di questo grado, in applicazione del principio della soccombenza virtuale. Infatti, l’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917/1986 prescrive che «i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti e le indennità conseguite, anche in forme assicurative, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti».

La giurisprudenza consolidata in materia si esprime nel senso che «tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni consistente nella perdita di redditi, ad esclusione di quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, e quindi, tutte le indennità aventi causa o che traggono origine dal rapporto di lavoro, comprese le indennità per la risoluzione del rapporto per illegittimo comportamento del datore di lavoro costituiscono redditi da R.G. N.29385/2018 Cons. est. Valentino Lenoci lavoro dipendente e come tali sono assoggettati a tassazione separata ed a ritenuta d'acconto» (cfr.

Cass. 11 marzo 2003 n. 3582; ex multisanche Cass. 24 novembre 2010, n. 23795; Cass. 6 settembre 2013, n. 20482; Cass. 10 dicembre 2015, n. 24988). Così ricostruito, in via teorica, il quadro normativo e giurisprudenziale applicabile al caso di specie, il punto controverso rimane la natura degli importi percepiti da Roscani Alessandra, in virtù della sentenza del giudice civile con la quale veniva accertata l’illegittima reiterazione, da parte della pubblica amministrazione, della stipulazione di contratti a tempo determinato, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 165/2001.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, le sommepercepite dal lavoratore/contribuente a titolo risarcitorio costituiscono reddito imponibile solo e nei limiti in cui abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione diredditi e, pertanto, unicamente quelle relative al lucro cessante, con esclusione quindi del danno emergente (Cass. 9 maggio 2022, n. 14671; Cass. 21 febbraio 2019, n. 5108). Nel caso di specie, il Tribunale di Viterbo ha riconosciuto il risarcimento in favore dalla sig.ra Roscaniai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che prevede il divieto della costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione nel caso di violazione, da parte di quest’ultima, delle norme riguardanti l’assunzione e l’impiego dei lavoratori, fermo restando per l’interessato il R.G.

N.29385/2018 Cons. est. Valentino Lenoci diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione delle relative disposizioni imperative. Orbene, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 5072 del 15 marzo 2016, hanno affermato il principio di diritto secondo cui: «in materia di pubblico impiego privatizzato, il danno risarcibile di cui al d.lgs. n. 165 del 2011, art. 36, comma 5, non deriva dalla mancata conversione del rapporto, legittimamente esclusa sia secondo i parametri costituzionali che per quelli europei, bensì dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della p.A., ed è configurabile come perdita di chance di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 cod. civ.

» . Anche la giurisprudenza successiva, in analoga fattispecie, ha precisato che, nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto a tempo determinato a tempo indeterminato posto dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, comma 5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dell'onere probatorio, nella misura e nei limiti di cui alla l. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5 (Cass. 15 febbraio 2019, n. 4657).

Attribuita, pertanto, all'importo corrisposto alla ricorrente, in virtù dei superiori principi, natura risarcitoria da perdita di R.G. N.29385/2018 Cons. est. Valentino Lenoci chance (ovvero di risarcimento di danno comunitario) estranea ai rapporti di lavoro posti in essere nella legittima impossibilità di procedere alla loro conversione, va affermato che gli importi riconosciuti dal Giudice del lavoro quale risarcimento del danno ex art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, non sono assoggettabili a tassazione ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986, in quanto le relative somma – quand’anche, come nel caso di specie, determinate facendosi riferimento ad un determinato numero di mensilità non corrisposte -hanno funzione esclusivamente risarcitoria, e non sono sostitutive della retribuzione (Cass. 7 marzo 2023, n. 6827; 23 ottobre 2019, n. 27011; v. anche Cass. 12 ottobre 2018, n. 25471).

5. Consegue quindi la condanna alle spese di litedell’Ufficio impositore, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, con distrazione in favore del procuratore avv. Massimo Pistilli, dichiaratosi anticipatario. P. Q. M. La Corte revoca il decreto di estinzione del giudizio e d ichiara la cessazione della materia del contendere, condannando l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore di Roscani Alessandra, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 1.400,00 p