Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal with full cost compensation accepted by tax authority.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished because the plaintiff formally withdrew the lawsuit with a total compensation of litigation costs. The tax authority accepted this withdrawal, satisfying the statutory requirements for case termination. Consequently, the judgment was dismissed without a substantive ruling on the merits of the tax refund claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A cassation appeal is extinguished when the appellant renounces the appeal with full cost compensation, provided the opposing party accepts the renunciation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1589/2023 R.G. proposto da : ICCREA BANCA SPA - ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO, elettivamente domiciliat a in ROMA VIA DELL'ASSIETTA 8/A, presso lo studio dell’avvocato MAZZA NICOLA (MZZNCL66P29C352F) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 2540/2022 depositata il03/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Cardino, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RILEVATO CHE La ICCREA BANCA S.p.a., in persona del legale rappresentante, impugnava la sentenza n. 8517/8/2019, depositata il 14.06.2019, con cui la Commissione tributaria provinciale di Roma respingeva il ricorso proposto avverso silenzio-diniego di rimborso Irpeg presentato dalla Società relativamente agli anni d'imposta dal 1998 al 2003.
La CTR Lazio, con la sentenza in epigrafe,rigettava il gravame. La contribuente ha proposti ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. CONSIDERATO CHE La ricorrente, t ramite il difensore munito di procura speciale comprendente anche il potere di rinunciare, ha presentato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 390 c.p.c., rinuncia al ricorso, con compensazione totale delle spese, e l’Agenzia delle entrate, tramite l’Avvocatura dello Stato, ha dichiarato di accettarla.
Sussistono quindi i presupposti per dichiarare, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese. p.q.m. dichiara l’estinzione del giudiz