Court dismisses tax agency appeal as civil proceedings extinguished by legislative decree on time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil proceedings extinguished following a legislative decree establishing strict time limits for tax litigation. The tax agency appealed a lower court's decision that the case had automatically terminated due to the expiration of these statutory deadlines. The Supreme Court upheld the extinction, ruling that the procedural bar applied regardless of the agency's subsequent arguments regarding the case status.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The expiration of the time limits for tax litigation declarations prescribed by the 2022 law extinguishes the proceedings automatically, barring further judicial intervention unless parties explicitly request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1058/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro CINZIA SALERI SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI GIA' GIUSEPPE SALERI SAPA, rappresentata e difesa dall’avvocato MILLI MARINA,unitamente all'avvocato MARCHESELLI ALBERTO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA SEZ.DIST. BRESCIAn.797/23/2020 depositata il 25/05/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO