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Decreto — n. 32096/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to automatic termination under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 32096/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil process extinguished following a decree by the Tax Agency. The lower court ruled that the litigation terminated automatically under Article 1, paragraphs 198 and 200, of Law No. 197/2022, which shortened the time limits for declaring the extinction of proceedings. Consequently, the court held that no further judicial action was required as the matter was definitively resolved by the statutory mechanism.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a legislative provision automatically extinguishes proceedings upon the expiration of a specific time limit, the court must declare the process extinguished without requiring a separate request from the parties.

Parole chiave

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procedural extinction automatic termination tax litigation statutory time limits civil procedure law procedura giudiziaria tributaria crescita in giudicato della tassazione assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 198 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 1, comma 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13 del 2023
MARCHEn.214/05/2019 depositata il 25/03/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 391, comma 3 del codice di procedura civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29605/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro PATREGNANI CATIA, rappresentatae difesa dall'avvocato PIERDOMINICI ITALO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MARCHEn.214/05/2019 depositata il 25/03/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESS