Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination upon listing in the closure registry.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished after the tax authority listed the case in the closure registry. The plaintiffs argued for a hearing to contest the automatic termination, but the court found no valid grounds to override the statutory closure mechanism. Consequently, the proceedings ended without a substantive judgment on the tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The listing of a tax case in the closure registry automatically extinguishes the proceedings unless the parties explicitly request a hearing within the statutory timeframe.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17612/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro MORO GIANFRANCO, CELLOTTO FERNANDO, ASSOCIAZIONE CARNEVALE CILIENSE, DORETTO NADIO, DAL BEN DANIELE, rappresentati e difesi dall’avvocato ROBERTO LUCA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETOn.761/06/2020 depositata il 21/12/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO