Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32089/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as litigation extinguished by debt restructuring agreement with offsetting costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32089/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the litigation extinguished after the appellant voluntarily withdrew the appeal, citing a prior debt restructuring agreement that mandated the closure of all disputes with offsetting costs. The appellant argued that the transaction had settled all creditor positions, while the tax authority resisted the withdrawal. The court ruled that the statutory provisions for extinguishing proceedings upon such a declaration applied without further notification.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When a party declares withdrawal of appeal based on a debt restructuring agreement stipulating the closure of litigation with offsetting costs, the court may declare the extinction of the proceedings without notifying the opposing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
litigation extinction debt restructuring agreement offsetting costs voluntary withdrawal tax dispute resolution esenzione dalle imposte sull'energia sottrazione di energia energia rinnovabile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 35 comma 6 legge n. 149/2022
art. 35 comma 6 legge n. 149/2022 come modificato dalla legge n.
Art. 197/2022
Art. 391 c.p.c.
Pertanto, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., può dichiararsi l’estinzione del giudizio.- Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese processuali.
art. 390 cod. proc. civ
art. 35 comma 6 legge n. 149/2022
art. 35 comma 6 legge n. 149/2022 come modificato dalla legge n.
art. 391 c.p
Pertanto, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., può dichiararsi l’estinzione del giudizio.- Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese processuali.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26241/2022 R.G. proposto da : FER S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA SCROFA 57, presso lo studio dell’avvocato PAGANUZZI MARCO (PGNMRC75T25H501S) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCARIELLO NICOLA (LCRNCL70E19H501H); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

VENEZIA n. 435/2022 depositata il21/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE La società contribuente FER S.c.p.a., società che produce energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, ha impugnato l’avviso di pagamento e atto di irrogazione sanzioni per indebita esenzione dall’accisa su quantitativi di energia elettrica erogata nel 2014. La CTP di Verona ha rigettato il ricorso e la CTR del Veneto, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello della società contribuente, che ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio.

CONSIDERATO CHE Con istanza depositata in data 16 maggio 2023 la ricorrente, dato atto che il Tribunale di Forlì in data 10-21 novembre 2022 aveva omologato l’accordo di ristrutturazione dei debiti della ricorrente che prevede espressamente la chiusura delle liti con spese compensate e che la riferita transazione si era conclusa con il pagamento di tutte le posizioni creditorie in capo alla controricorrente, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere Deve farsi applicazione della disciplina dell’attuale art. 390 cod. proc. civ. (v. art. 35 comma 6 legge n. 149/2022 come modificato dalla legge n. 197/2022), per cui non è richiesta notifica alla contropartené visto da parte del difensore di questa.

Pertanto, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., può dichiararsi l’estinzione del giudizio.- Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese processuali. P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione. spese integralme