Italian court declares civil lawsuit extinguished due to procedural listing under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil lawsuit between the Revenue Agency and EGV Costruzioni S.r.l. extinguished following a specific procedural listing. The lower court ruled that the case was formally concluded under Article 1 of Law No. 197/2022, which mandates the extinction of proceedings upon listing in the tax authority's register. Consequently, the Supreme Court upheld this decision, confirming that the procedural mechanism automatically terminated the litigation without a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; The listing of a case in the tax authority's register for the purpose of reducing litigation times automatically extinguishes the civil proceeding, subject only to a request for a hearing under Article 391 of the Code of Civil Procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8425/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro EGV COSTRUZIONI SRL, rappresentata e difes a dall'avvocato SAMMARTINO SALVATORE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Sicilia n. 3295/ 25/ 2016 depositata il 26/09/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCES