Court dismisses tax appeal as tax proceedings extinguished by administrative act listing judgment closure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax appeal filed by Pandolfo Tiziano SRL against the Revenue Agency. The underlying tax proceedings were declared extinguished because the Revenue Agency issued an administrative act listing the closure of the litigation, satisfying the statutory requirements for termination. Consequently, the court ruled that the appeal could not proceed as the substantive dispute had already ended by operation of law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; When the tax authority issues an act listing the closure of tax proceedings, the litigation is extinguished by operation of law, rendering any subsequent appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21856/2021 R.G. proposto da : PANDOLFO TIZIANO SRL, rappresentatoe difeso dall’ avvocato CIONI VALERIO , unitamente all'avvocato DA PRATO ANDREA contro AGENZIA DELLE ENTRATEe AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LUCCA, rappresentate e difese dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PIEMONTEn. 79/ 02/ 2021 depositata il 25/11/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PR