Italian tax court declares tax litigation extinguished due to procedural listing under new 2023 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished following a procedural listing by the Revenue Agency. The lower court ruled that the case ended under Article 1, paragraphs 198 and 200, of Law No. 197/2022, which mandates automatic extinction when a case is listed for final judgment. Consequently, the Supreme Court upheld the decision, confirming that the process terminated without a substantive ruling on the tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax litigation is listed for final judgment under the new procedural framework, the process is automatically extinguished, terminating the case without a substantive decision on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24615/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro BMW ITALIA SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato ROMANELLI CHIARA unitamente all'avvocato MATTARELLI FRANCESCO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lombardia n. 2266/ 21/ 2021 depositata il 15/06/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROC