Civil procedure dismissed: Court declares litigation extinguished due to automatic termination under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinguished following the automatic termination of the case under the new legislative framework. The lower court had already ruled that the insertion of the case into a specific list documented the regular conclusion of the dispute, noting no formal denial of the claim existed at that time. Consequently, the higher court upheld this procedural outcome, confirming that the process ended without a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a case is automatically extinguished by statutory provision without a formal denial, the litigation terminates and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.32418/2020 R.G. proposto da TKC SRL CON SOCIO UNICO IN LIQUIDAZIONE, OTTOMENI GIANLUIGI, TKKC SRLe BADOLATO RICCARDO, rappresentati e difesi dagli avvocati CINQUE VINCENZO e ZAMPOLLI BARBARA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Friuli Venezia Giulia n. 39 /03 /2020 depositata il 22/05/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESS