Italian tax court dismisses appeal and extinguishes proceedings due to successful payment of disputed taxes and interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax proceedings extinguished after the taxpayers submitted proof of payment for the disputed IRES, IVA, and IRPEF taxes. The lower courts had previously rejected the appeals against the tax authority's assessments and penalties for the 2013 fiscal year. Consequently, the Supreme Court ruled that the litigation matter ceased upon the production of valid payment receipts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAL. n. 197 del 2022, art. 1; The tax litigation procedure is extinguished when the taxpayer produces evidence of payment for the contested amounts, thereby removing the subject matter of the dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2 2997 /20 2 2 R.G. proposto da : MA.RE.GLASS s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore , e da RENATO MANZONI, che agisce anche in proprio, entrambi rappresentatie difesi in forza di procura speciale dall’avv. Massimiliano Leonetti(PEC: segreteriagba@legalmail.it ); –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); - controricorrente – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n.203/07/ 22 depositata in data 14 / 0 2 /20 22 , non notificata;
Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 20/10/2023d a l C onsigliere Roberto Succio ; Oggetto: estinzionedel giudizioex L. n. 197/2022 Cons.Est. Roberto Succio - 2 Rilevatoche: - per quanto qui di interesse, la società MA.RE Glass s.r.l. e il socio (per l’80%) Renato Manzoni impugnavano distinti avvisi di accertamento per IRES e IVA la prima e per IRPEF il secondo riguardanti l’anno di imposta 2013, derivanti da attività di controllo documentale operata dall’Ufficio in capo alla società e quindi in capo ai soci con la quale erano rideterminati i tributi dovuti, richiesti gli interessi e irrogate le sanzioni in forza di svariatirecuperi; - la CTP rigettava i ricorsi; - gli appelli dei contribuenti erano parimenti rigettati dalla CTR, che con la pronuncia qui gravata confermava la sentenza di primo grado; - ricorr ono a questa Corte la società e il socio Renato Manzoni con atto affidato a due motivi di ricorso; resiste con controricorso l’Agenziadelle Entrate;
Consideratoche: - è in atti istanza ex L. n. 197 del 2022 con la quale parte ricorrente , producendole ricevute di presentazione e pagamento prescritte, chiededichiararsi cessata la materia del contendere; - pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio; - le spese di lite restano a carico di chi le ha antic