Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32046/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court allows agency to tax French-resident pensioners' old-age pensions under Italian social security law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32046/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tribunal that had granted a refund to Italian pensioners residing in France. The taxpayers argued their pensions were taxed in France and should not be taxed again in Italy, while the agency contended they were subject to Italian tax law. The court ruled that 'social security' includes old-age pensions and that such benefits are taxable in the state of origin, establishing a right of concurrent taxation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 18, comma 2, della Convenzione italo-francese sulla doppia imposizione del 1989; Art. 3, comma 2 della medesima convenzione: pensioni erogate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale sono imponibili nello Stato di erogazione, con diritto di tassazione concorrente.

Parole chiave

Generato dall'IA
double taxation convention social security legislation old age pension concurrent taxation Italian tax law residence abroad tax refund denial rendita straniera

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 18, comma 2, della Convenzione italo-francese sulla doppia imposizione del 5 ottobre 1989
La CTP respingeva il ricorso proposto avverso il silenzio-rifiuto dell’amministrazione, osservando che trattavasi di pensioni erogate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale, per cui doveva trovare applicazione l’art. 18, secondo comma, l.
Art. 3, comma 2 della Convenzione italo-francese sulla doppia imposizione del 5 ottobre 1989
Tale interpretazione, che indubbiamente determina un ristretto ambito di applicazione del primo comma (peraltro non annullandolo), ma la cui portata discende proprio da un’altra disposizione della stessa Convenzione (l’art. 3), risulta successivamente confermata dalla sent.
Art. 38 Cost.
Non occorrendo ulteriore accertamento in fatto, ai sensi dell’art. 384, cod.
Art. 24 della Convenzione italo-francese sulla doppia imposizione del 5 ottobre 1989
Art. 384, cod. proc. civ.
Non occorrendo ulteriore accertamento in fatto, ai sensi dell’art. 384, cod. proc. civ., deve decidersi nel merito respingendosi l’istanza di rimborso originaria.
art. 38 Cost
Non occorrendo ulteriore accertamento in fatto, ai sensi dell’art. 384, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 12/11/2010, n. 23001
e presenti anche nel diritto internazionale (Cass. 12/11/2010, n. 23001).
Cass. 03/02/2012, n. 1550
Cass. 03/02/2012, n. 1550, relativa, specularmente, a pensioni corrisposte da uno stato straniero a soggetti residenti in Italia.
Cass. 1510/2012
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –ricorrente – contro AGOSTINO CONSIGLIERE E ZITA CALZATO, rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Marino, come da mandato in calce al controricorso. -controricorrente – e nei confronti di INPS,in persona del legale rappresentante; - intimato - Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata Brescia, n. 4533/17, depositata il 9 novembre 2017.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2023dal consigliere Alberto Crivelli. QUALIF PENSIONE rivalutazione RILEVATO CHE 1. I contribuenti chiedevano il rimborso IRPEF (anno 2012), ed in particolare delle ritenute operate dall’INPS sulla loro pensione, dal momento che la stessa era stata già tassata in Francia, dov’essi risiedevano. La CTP respingeva il ricorso proposto avverso il silenzio-rifiuto dell’amministrazione, osservando che trattavasi di pensioni erogate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale, per cui doveva trovare applicazione l’art. 18, secondo comma, l. n. 20/1992, di ratifica della convenzione italo-francese sulla doppia imposizione.

La decisione era riformata dalla CTR, sull’osservazione che quelle percepite erano pensioni di vecchiaia, dunque corrisposta in virtù del versamento di contributi lavorativi.

2. L’Agenzia propone così ricorso in cassazione affidato a due motivi, ed i contribuenti resistono con controricorso, mentre l’Inps non si è costituito nonostante la regolare avvenuta in data 26 aprile 2018 a mezzo pec. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo l’Agenzia rileva violazione dell’art. 18 della convenzione italo francese sulla doppia imposizione, fatta a Venezia il 5 ottobre 1989, sostenendo che tale disposizione andava interpretata nel senso che pensioni erogate in relazione alla legislazione sulla sicurezza sociale sono imponibili tanto nello Stato di residenza come in quello di erogazione, salvo il meccanismo del credito d’imposta. Inoltre, nella nozione di pensioni corrisposte in base alla legislazione della sicurezza sociale dovrebbero ricomprendersi anche quelle derivanti dal versamento di contributi obbligatori, come nel caso della pensione di vecchiaia.

2. Il motivo è fondato. Questa Corte, interpretando l’art. 18 della predetta Convenzione, ha già chiarito che La pensione di anzianità percepita dall'INPS da un cittadino italiano residente in Francia, è soggetta ad Irpef, in base all'art. 18, comma 2, della Convenzione Internazionale tra l'Italia e la Francia del 5 ottobre 1989, ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20, secondo il quale "le pensioni ed altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, sono imponibili in detto Stato". Le parole "sicurezza sociale", in mancanza di una specifica definizione, vanno interpretate secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 2, della Convenzione, (secondo cui " le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione") secondo il significato attribuito dall'ordinamento italiano, nel quale, a seguito di un'evoluzione costituzionalmente orientata, il termine stesso è indicativo di un concetto ampio, comprensivo di tutti i diritti, tanto di previdenza che di assistenza, collegati alla persona, alla sua dignità ed, in quanto tali, inviolabili, secondo i principi riconosciuti dall'art. 38 Cost. e presenti anche nel diritto internazionale (Cass. 12/11/2010, n. 23001).

Tale interpretazione, che indubbiamente determina un ristretto ambito di applicazione del primo comma (peraltro non annullandolo), ma la cui portata discende proprio da un’altra disposizione della stessa Convenzione (l’art. 3), risulta successivamente confermata dalla sent. Cass. 03/02/2012, n. 1550, relativa, specularmente, a pensioni corrisposte da uno stato straniero a soggetti residenti in Italia. Dunque, l’art. 18, comma 2, convenzione citata, che appunto stabilisce che le pensioni dovute in applicazione della legislazione della sicurezza sociale di uno stato, “sono imponibili in detto stato”, va interpretato nel senso che in tal caso - in cui rientra per quanto premesso anche quello che ne occupa della pensione di vecchiaia, quest’ultima certa espressione della previdenza sociale in base al vigente ordinamento - siffatte pensioni sono “sottoposte alla potestà impositiva di entrambi gli Stati, nella misura stabilita nei rispettivi ordinamenti tributari, fermo restando l'obbligo, previsto dall'art. 24 della medesima convenzione, di prevedere, da parte dello Stato di residenza, strumenti atti ad evitare in concreto il verificarsi del doppio prelievo” (cfr. ancora Cass. 1510/2012).

In proposito vale confrontare la stessa dizione letterale con quella di cui al comma precedente, che invece disciplina le pensioni erogate “in relazione ad un cessato impiego”, sono imponibili solo in questo Stato.

3. Da quanto precede discende la debenza dell’imposta nello Stato che eroga la previdenza, in questo caso l’Italia. Ne deriva l’accoglimento del ricorso e, assorbito l’ulteriore motivo, la cassazione della sentenza impugnata. Non occorrendo ulteriore accertamento in fatto, ai sensi dell’art. 384, cod. proc. civ., deve decidersi nel merito respingendosi l’istanza di rimborso originaria. Le spese, compensate quelle dei gradi di meritano, quanto a quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza dei contribuenti soccombenti. P. Q. M. La Corte, accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo dei contribuenti, compensando le spese relative ai gradi di meritoe ponendo quelle relative al presente giudizio in capo ai contribuenti intimati ed in favore dell’Agenzia, liquidandole in