Civil procedure dismissed: tax authority wins on extinction of lawsuit due to administrative listing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinguished after the tax authority successfully argued that the case was definitively resolved via an administrative listing. The lower court found that the absence of a formal denial in the transmitted list satisfied the statutory requirements for extinction under the 2022 law. Consequently, the court ruled that the process ended without a substantive judgment on the merits, leaving costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The procedure is extinguished when the administrative listing documents the regular conclusion of the dispute and the absence of a denial, unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6048/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro AMADORI DINA, rappresentatae difesa dagli avvocati TITI EROS e ARMAROLI ALEXIA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Emilia Romagna n. 857/ 05/ 2020 depositata il 18/08/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESS