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Sentenza — n. 32041/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal for lack of specificity, ruling new legal arguments in appeal are admissible.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32041/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal filed by the City of Naples against a tax commission decision, finding the lower court's dismissal of the appeal's admissibility erroneous. The appellant argued that new legal interpretations regarding advertising fees constituted valid grounds for review, while the opposing parties contended the appeal lacked the required specificity under procedural law. The court ruled that the appeal was not defective because it implicitly criticized the entire first-instance decision, thereby satisfying the legal requirement for specific grounds of appeal.

Regesto Legislator

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Art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; Art. 342 e 434 cod. proc. civ.: The appeal is admissible even if it introduces new legal arguments, provided the entire contested decision is implicitly criticized within the scope of the appeal.

Parole chiave

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specificity of appeal new legal arguments tax appeal admissibility revisio prioris instantiae implicit criticism procedural law Cassation review spesa nuova

Disposizioni normative citate

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d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
1.1 –Il giudice del gravame ha rilevato che: -solo col ricorso in appello - e dunque, in violazione del divieto dei nova(d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57) - il Comune di Napoli aveva dedotto la «novella interpretativa …introdotta dall'art.
l. 208/2015, art. 1, comma 739
Premesso che la pronuncia di prime cure si era risolta nel recepimento delle tesi difensive di controparte - e, dunque, sul rilievo che esso esponente aveva adottato, in sostituzione dell’imposta comunale sulla pubblicità (ICP), di cui al d.lgs. 15 novembre 1993, n.
artt. 342 e 434 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., 15 gennaio 2019, n. 707
Cass., 3 dicembre 2020, n. 27691
Cass., 20 dicembre 2018, n. 32954
Cass., 20 dicembre 2018, n. 32954; Cass., 5 ottobre 2018, n.
Cass., 5 ottobre 2018, n. 24641
32954; Cass., 5 ottobre 2018, n. 24641; Cass., 20 gennaio 2017, n.
Cass., 20 gennaio 2017, n. 1461
24641; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1461; Cass., 1 luglio 2014, n.
Cass., 1 luglio 2014, n. 14908
1461; Cass., 1 luglio 2014, n. 14908).
Cass., 21 novembre 2019, n. 30341
Cass., 24 agosto 2017, n. 20379
30341; Cass., 24 agosto 2017, n. 20379;
Cass., 31 marzo 2011, n. 7393
Cass., 31 marzo 2011, n. 7393; Cass., 12 gennaio 2009, n.
Cass., 12 gennaio 2009, n. 346
7393; Cass., 12 gennaio 2009, n. 346; Cass., 19 gennaio 2007, n.
Cass., 19 gennaio 2007, n. 1224
346; Cass., 19 gennaio 2007, n. 1224).
Cass. Sez. U., 13 dicembre 2022, n. 36481
Cass. Sez. U., 13 dicembre 2022, n. 36481; Cass.
Cass. Sez. U., 16 novembre 2017, n. 27199
36481; Cass. Sez. U., 16 novembre 2017, n. 27199).
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Testo completo

pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16165/2018 R.G. proposto da Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t. , con domicilio eletto in Roma, via Appennini n. 46, presso lo studio dell’avvocato Luca Leone, rappresentato e difesodall’avvocato Fabio Maria Ferrari e dall’avvocato Maria Anna Amoretti; –ricorrente – contro Clear Channel Jolly Pubblicità S.p.a., in persona del suo legale rappresentante p.t.,con domicilio eletto in Roma, via Alberico II n. 33, presso lo studio dell’avvocato Andrea Manzi, rappresentata e difesa dall’avvocato Fulvio Lorigiolae dall’avvocato Elena Laverda; e Elpis S.r.l., in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via Lucrezio Caro n. 63, presso lo Pubblicità Tributi studio dell’avvocato Antonio Castiello, rappresentata e difesa dall’avvocato Sandro Micelisopo;

–controricorrenti – avverso la sentenza n. 10139/10/2017, depositata il 29 novembre 2017, della Commissione tributaria regionaledella Campania; Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 23 giugno 2023,dal consigliere dott. Liberato Paolitto; uditi l’avvocato Camarca Andrea, in sostituzione dell’avvocato Fabio Maria Ferrari, per il ricorrente , l’avvocato Elena Laverda per la controricorrente Clear Channel Jolly Pubblicità S.p.a., l’avvocato Sandro Micelisopoper la controricorrente Elpis S.r.l.; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssaRosa Maria Dell’Erba, che ha concluso chiedendo che la Corte accolga il secondomotivo del ricorso.

FATTI DI CAUSA 1. – Con sentenza n. 10139/10/2017, depositata il 29 novembre 2017,la Commissione tributaria regionale della Campania ha dichiarato inammissibile l’appello del Comune di Napoli avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dallo stesso Comune di Napoli all’istanza di rimborso presentata dalla contribuente Clear Channel Jolly Pubblicità S.p.a. in relazione ad importi del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari corrisposti negli anni dal 2009 al 2013. 1.1 –Il giudice del gravame ha rilevato che: -solo col ricorso in appello - e dunque, in violazione del divieto dei nova(d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57) - il Comune di Napoli aveva dedotto la «novella interpretativa …introdotta dall'art. 1, comma 739 l. 208/2015» sulla cui base l’appellante «sembra operare una diversa e nuova ricostruzione, in punto di diritto e di fatto, della vicenda all'origine dell'odierna controversia tributaria»; - nel resto, i motivi di appello risultavano aspecifici in quanto l’appellante «oltre a fornire una diversa interpretazione della normativa applicabile ai fatti di causa in forza della novella legislativa rappresentata dalla l.208/2015» aveva «incentrato l'atto impugnatorio su di una ricostruzione dell'intera vicenda,in punto di fatto e di diritto, omettendo del tutto di specificamente censurare leampie ed articolate motivazioni contenute nella statuizione di prime cure, soffermandosi più nella critica delle argomentazioni contenute negli atti difensivi di parte ricorrente (vedi pag. 2, penultimo cpv dell'atto di appello) che sulle ragioni fondanti la decisione diprimo grado.». 2.

– Il Comune di Napoli ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di duemotivi, illustrati con memoria. Clear Channel Jolly Pubblicità S.p.a. ( ora Clear Channel Italia S.p.a.) resiste con controricorso, ed ha depositato memoria. ElpisS.r.l. si è costituita con controricorso per aderire al ricorso del Comune di Napoli. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. –Il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione e falsa applicazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,art. 57, assumendo la ricorrente che - nel contesto delle difese svolte in prime cure, difese volte a sostenere la legittimità della applicata tariffa dell’imposta di pubblicità, adeguata nel suo importo (con maggiorazione del 20%) ai sensi della l. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 11, comma 10 - l’evocazione, col ricorso in appello, della l. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 739, si poneva in sostanziale linea di continuità con dette difese in quanto finalizzata ad esplicitare un (ulteriore) argomento giuridico a fondamento della tesi esposta in ordine alla (legittima) parametrazione dell’imposta alla (conservata) maggiorazione del 20%.

Col secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,il Comune di Napoli denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,art.

53. Premesso che la pronuncia di prime cure si era risolta nel recepimento delle tesi difensive di controparte - e, dunque, sul rilievo che esso esponente aveva adottato, in sostituzione dell’imposta comunale sulla pubblicità (ICP), di cui al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), di cui al d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 62, così applicando un trattamento tariffario che, oltreché annullato in sede giurisdizionale, risultava eccedere il limite posto dallo stesso art. 62, comma 2, lett. d), cit. (pari ad un importo non superiore del 25% rispetto alla tariffa fissata per l’imposta comunale sulla pubblicità) -con i motivi di appello si erano contestati questi dati decisori ribadendosi che gli importi oggetto dell’istanza di rimborso erano stati corrisposti a titolo di imposta comunale sulla pubblicità nonché di canoni di locazione dei luoghi pubblici di installazione dei mezzi pubblicitari («canone espresso in metri quadri, non di proiezione ma disuperficie pubblicitaria.»).

E, secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, la riproposizione di argomentazioni di segno contrario al decisum oggetto di impugnazione avrebbe dovuto ritenersi corrispondente al previsto canone di specificità dei motivi. 2. –Il primo motivo di ricorso è fondato e va senz’altro accolto. 2.1 –In disparte che il riscontro della novità di un motivo di appello, per immutazione della causa petendi posta a fondamento di una domanda ovvero della quaestio factiche ne costituisce il fondamento, non può essere affidato a mere sensazioni (al rilievo che la parte «sembra operare una diversa e nuova ricostruzione, in punto di diritto e di fatto, della vicenda all'origine dell'odierna controversia tributaria»), è del tutto evidente, nella fattispecie, che il motivo di appello in contestazione si era risolto in un argomento giuridico che, quale evocazione di un dato di normazione, ben avrebbe potuto dedursi (anche) nel giudizio di gravame in quanto (del tutto) inidoneo ad alterare ogni quaestio facti tra le parti in contestazione e (così) ad introdurre in giudizio un nuovo tema di indagine.

Come la Corte ha, difatti, ripetutamente statuito, il divieto di nova in appello, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 57, involge le allegazioni delle parti che - determinando una modifica della causa petendi qual circoscritta dai presupposti e dall’oggetto della pretesa impositiva (individuati nell’atto impugnato), ovvero posti a fondamento dei motivi di impugnazione dell’atto (quale causa petendi della domanda di annullamento) -comportano un nuovo tema di indagine e, così, integrano una (non consentita) nuova domanda o eccezione (non rilevabile di ufficio;

Cass., 30 ottobre 2018, n. 27562; Cass., 3 luglio 2015, n. 13742; Cass., 3 ottobre 2014, n. 20928; Cass., 30 luglio 2007, n. 16829; Cass., 3 aprile 2006, n. 7766; Cass., 23 maggio 2005, n. 10864; Cass., 26 marzo 2002, n. 4335). 2.2 – Per di più nella fattispecie viene in considerazione l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione ad un’istanza di rimborso, e, così come ripetutamente rimarcato dalla Corte, in un siffatto giudizio il contribuente riveste la qualità di attore in senso sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato nella domanda e che le argomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita dal contribuente, costituiscono mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale, salva la formazione del giudicato interno (v., ex plurimis , Cass., 28 gennaio 2020, n. 1906;

Cass., 8 ottobre 2014, n. 21197; Cass., 2 luglio 2014, n. 15026; Cass., 29 dicembre 2011, n. 29613). Né, del resto, si è mancato di rilevare che, in un siffatto àmbito processuale, l'Amministrazione finanziaria non è vincolata ad una specifica motivazione di rigetto, «con la conseguenza che le eventuali "falle" del ricorso introduttivo possono essere eccepite in appello dall'Amministrazione a prescindere dalla preclusione posta dall'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto, comunque, attengono all'originario "thema decidendum" (sussistenza o insussistenza dei presupposti che legittimano il rifiuto delrimborso), fatto salvo il limite del giudicato» (v.

Cass., 10 settembre 2020, n. 18830; Cass., 6 dicembre 2018, n. 31626; Cass., 15 ottobre 2010, n. 21314; Cass., 19 gennaio 2009, n. 1133; Cass., 21 maggio 2007, n. 11682). 3. –Del pari fondato è il secondo motivo di ricorso. 3.1 –Occorre premettere che quanto forma oggetto di deduzione nel motivo in questione risulta partitamente ricostruito nella stessa gravata sentenza (v. a fol. 2 e ss.) che dà, per l’appunto, compiutamente conto della ricostruzione dei titoli legittimanti il (contestato) prelievo impositivo, ricostruzione dedotta in funzione alternativa alla qualificazione degli stessi, qual operata dalla pronuncia di prime cure.

Come costantemente statuito dalla Corte, la specificità dei motivi di appello nel rito tributario (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53, cit.) - disposizione questa che, peraltro, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c.,trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (Cass., 15 gennaio 2019, n. 707) - non è esclusa dalla riproposizione delle ragioni, e delle argomentazioni, già poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio, ovvero delle controdeduzioni, quando queste ex se esprimano le ragioni di critica della pronuncia appellata nel suo intero contenuto (v., ex plurimis, Cass., 3 dicembre 2020, n. 27691;

Cass., 20 dicembre 2018, n. 32954; Cass., 5 ottobre 2018, n. 24641; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1461; Cass., 1 luglio 2014, n. 14908). E, per di più, detta specificità deve essere correlata al tenore complessivo dell’atto di gravame, ove, dunque, le ragioni di critica del decisumfatto oggetto di impugnazione debbono desumersi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (v., ex plurimis, Cass., 21 novembre 2019, n. 30341; Cass., 24 agosto 2017, n. 20379;

Cass., 31 marzo 2011, n. 7393; Cass., 12 gennaio 2009, n. 346; Cass., 19 gennaio 2007, n. 1224). 3.2 –Non è, allora, dato comprendere in quali termini difettasse di specificità un atto di appello che - nel ribadire le allegazioni, e le deduzioni, svolte a fondamento dell’insussistenza del reclamato diritto al rimborso - finiva, per l’appunto, per intercettare la (difforme) ricostruzione dei fatti, e della loro qualificazione giuridica, operata dalla pronuncia oggetto di impugnazione che, pertanto, in siffatti termini avrebbe dovuto ritenersi specificamente censurata.

Né, del resto, i contenuti decisori oggetto di impugnazione esponevano specifici argomenti, e dati di decisione, che non potessero ritenersi contestati sulla base di una loro difforme (ed in buona sostanza contraria) ricostruzione in fatto, e qualificazione in diritto. Come, del resto, ribadito dalle Sezioni Unite della Corte con riferimento alle disposizioni codicistiche di cui agli artt. 342 e 434 cod. proc.c iv . , ai fini del riscontro della specificità dei motivi di appello va tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, così che detta specificitàpredica una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice(v.

Cass. Sez. U., 13 dicembre 2022, n. 36481; Cass. Sez. U., 16 novembre 2017, n. 27199). 4. – L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittim