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Sentenza — n. 32037/2023 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed due to failure to notify hearing date, violating the right of defense and contradictoriness principles.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32037/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against a regional tax commission's decision because the lower court failed to notify the parties of the hearing date. The appellant argued that the tax commission's ruling was invalid due to this procedural omission, which prevented their participation in the appeal phase. The court held that such failure violates the essential principles of defense and contradictoriness, rendering the decision null and void.

Regesto Legislator

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d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 31; The failure to communicate the hearing date to the parties at least thirty days prior renders the administrative decision null, as it violates the fundamental right of defense and the principle of contradictoriness.

Parole chiave

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tax appeal procedure right of defense violation hearing date notification nullity of administrative decision principle of contradictoriness procedural nullity tax tribunal jurisdiction lite in materia di contribuzioni pubbliche

Disposizioni normative citate

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d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 31
civ.,espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32
art. 61 del d.lgs. n. 546/1992
art. 183 c.p
art. 112 cod. proc. civ
36, e dell’art. 112 cod. proc. civ., deducendo che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare, innanzitutto, sulle eccezioni di inammissibilità dell’appello per difetto di specifici motivi di impugnazione (d.lgs.
art. 23 Cost
9, ed all’art. 23 Cost.
art. 91 cod. proc. civ
civ.,reca la denuncia di violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., deducendo la ricorrente che illegittimamente erano state poste a suo carico delle spese del giudizio riferibili alla posizione processuale di Elpis S.r.l.

Giurisprudenza citata

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Cass., 21 maggio 2020, n. 9345
Cass., 21 maggio 2020, n. 9345;
Cass., 11 luglio 2018, n. 18279
Cass., 11 luglio 2018, n. 18279; Cass., 1 dicembre 2017, n.
Cass., 1 dicembre 2017, n. 28843
18279; Cass., 1 dicembre 2017, n. 28843; Cass., 29 gennaio 2016, n.
Cass., 29 gennaio 2016, n. 1786
28843; Cass., 29 gennaio 2016, n. 1786; Cass., 14 maggio 2013, n.
Cass., 14 maggio 2013, n. 11487
1786; Cass., 14 maggio 2013, n. 11487; Cass.
Cass. Sez. U., 22 giugno 2011, n. 13654
11487; Cass. Sez. U., 22 giugno 2011, n. 13654; Cass., 28 agosto 2000, n.
Cass., 28 agosto 2000, n. 11229
13654; Cass., 28 agosto 2000, n. 11229).
Cass. S.U., 25 novembre 2021, n. 36596
Cass., 23 febbraio 2022, n. 5966
Cass., 23 febbraio 2022, n. 5966; Cass.
Cass. Sez. U., 25 luglio 2019, n. 20181
5966; Cass. Sez. U., 25 luglio 2019, n. 20181; Cass., 23 luglio 2010, n.
Cass., 23 luglio 2010, n. 17367
20181; Cass., 23 luglio 2010, n. 17367; Cass., 24 gennaio 2007, n.
Cass., 24 gennaio 2007, n. 1602
17367; Cass., 24 gennaio 2007, n. 1602) - se non anche, così come esposto col terzo motivo, accertamenti in fatto correlati alle evidenze probatorie utilizzabili in giudizio.
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Testo completo

pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7064/2018 R.G. proposto da Clear Channel Italy Outdoor S.r.l. , in persona del suo legale rappresentante p.t.,con domicilio eletto in Roma, via Alberico II n. 33, presso lo studio dell’avvocato Andrea Manzi, rappresentata e difesa dall’avvocato Fulvio Lorigiola, dall’avvocato Elena Laverda e dal prof. avvocato Francesco Moschetti; –ricorrente – contro Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t. , con domicilio eletto in Roma, via Appennini n. 46, presso lo studio dell’avvocato Luca Leone, rappresentato e difesodall’avvocato Fabio Maria Ferrari e dall’avvocato Maria Anna Amoretti;

–controricorrente – Pubblicità Tributi avverso la sentenza n. 6958/17, depositata il 2 agosto 2017, della Commissione tributaria regionaledella Campania; Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 23 giugno 2023,dal consigliere dott. Liberato Paolitto; uditi l’avvocatoElena Laverda, per la ricorrente, e l’avvocato Camarca Andrea, in sostituzione dell’avvocato Fabio Maria Ferrari, per il controricorrente; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Rosa Maria Dell’Erba,che ha concluso chiedendo che la Corte accolga il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.

FATTI DI CAUSA 1. – Con sentenza n. 6958/17, depositata il 2 agosto 2017, la Commissione tributaria regionale della Campaniaha accolto l’appello del Comune di Napoli, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva diversamente accolto l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dallo stesso Comune di Napoli all’istanza di rimborso dell'importo di € 234.242,70 corrisposto dalla contribuente Clear Channel Italy Outdoor S.r.l.a titolo di « tariffa canone pubblicità » negli anni dal2009 al 2013. 1.1 –A fondamento del decisum, e per quel che qui rileva, il giudice del gravame ha ritenuto che: - il giudice di prime cure non aveva considerato che gli importi versati dalla contribuente corrispondevano al «cumulo di quellodovuto a titolo di CIMP (canone sostitutivo dell'ICP), senza alcuna maggiorazione rispetto all'importo precedentemente richiesto a titolo di ICP e del canone sostitutivo della tassa perl'occupazione di spazi su aree pubbliche»;- attraverso i prospetti prodotti in giudizio, il Comune di Napoli aveva dato conto, «per ogni categoria di zona e per le diverse superfici», del versamento di importi che corrispondevano «alla somma degli importi stabiliti per la ICP dal d.lgs. n. 507/93, con la maggiorazione del 20% consentita dall'art. 11 l. 449/97, e di quelli fissati a titolo dicanone di locazione dei luoghi pubblici necessari per l'installazione degli impianti, dall'art. 3 del Piano Generale degli Impianti del Comune di Napoli, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 419/99.»; - difatti, « con l'approvazione del predetto Piano Generale degli Impianti, il Comune di Napoli ha escluso, all'art. 1, l'applicazione sul proprio territorio dell'imposta pubblicitaria di cui al d. lgs507/93 dal 1.1.2002, prevedendo un canone sostitutivo dellastessa, ma ha altresì stabilito all'art. 3 che, in sostituzione dellatassa per l'occupazione di spazi su aree pubbliche abolita dall'1.1.99, venisse determinato un canone espresso in metriquadrati, non di proiezione ma di superficie pubblicitaria, e che tale canone dall'1.1.2002 venisse accorpato al canonesostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità, fissandosi le relative tariffe.»; - ai fini della decisione, non rilevava, poi, l’annullamento giurisdizionale (giusta sentenza del Tar, n. 9438/2004) dell’ordinanza adottata dal Comune di Napoli il 31 dicembre 2001 - provvedimento che si era limitato «a convertire in euro le somme dovute sulla base delle precedenti tariffe espresse in lire » - in quanto rimanevano, ad ogni modo, applicabili le tariffe previgenti che «comportavano il cumulo dell'importo dovuto a titolo di CIMP con quello del canone per la locazione dei luoghi pubblici»; - così come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, l’imposta comunale sulla pubblicità e la Tosap, ovvero altro canone di concessione, non potevano ritenersi, tra di loro, in rapporto di alternatività -atteso che rispondevano a distinti presupposti impositivi così come reso esplicito dal d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 9, comma 7 - e, pertanto, si giustificava, nella fattispecie, il cumulo dei due importi. 2. -Clear Channel Italy Outdoor S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di sei motivi.

Il Comune di Napoli resiste con controricorso. Hinc et indesono state depositate memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. –Il ricorso risulta articolato sui seguenti motivi. 1.1 - Il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, e art. 31, nonché dell’art. 183 c.p.c., assumendo la ricorrente che, nella fattispecie, il gravame era stato deciso (all’udienza del 30 giugno 2017) senza che le fosse stato comunicato l’avviso di trattazione e, per di più, senz’alcun riscontro dell’istanza con la quale - una volta appreso c he si era tenuta udienza in difetto di ogni comunicazione -essa esponente aveva richiesto il rinvio a nuovo ruolo del ricorso. 1.2 -Col secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, e dell’art. 112 cod. proc. civ., deducendo che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare, innanzitutto, sulle eccezioni di inammissibilità dell’appello per difetto di specifici motivi di impugnazione (d.lgs. n. 546/1992, art.

53) nonché per novità della deduzione svolta con riferimento alla disposizione di cui alla l. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 739.Soggiunge la ricorrente che il giudice del gravame -nel far propria la tesi difensiva di controparte secondo la quale gli importi riscossi per il periodo dal 2009 al 2013, oggetto dell’istanza di rimborso, corrispondevanoal cumulo dell’imposta sulla pubblicità e del canone di locazioneprevisto dal Piano Generale degli impianti (PGI; art. 3, titolo VI), così uniformandosi ad una precedente pronuncia dello stesso giudice (sentenza 3 ottobre 2016, n. 10237) -non aveva esaminato le eccezioni da essa esponente svolte, ed alla cui stregua si era rilevato che detta tesi rimaneva smentita per tabulas dalle disposizioni del Piano (artt. 1 e 5 del titolo VI, cit.) oltrechè dal difetto di ogni corrispondenza tra le tariffe applicatee la somma degli importi tariffari pretesi a titolo di imposta comunale sulla pubblicità e di canone per la locazione di luoghi pubblici (ai sensi del PGI, art. 3, cit.), così come accertato dal giudice amministrativo (sentenza n. 9438/2004) e riconosciuto dallo stesso Comune di Napoli. 1.3 – Col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,la ricorrente denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e deduce che: - contrariamente a quanto rilevato dal giudice del gravame, il Comune di Napoli non aveva prodotto alcun prospetto dal quale desumere la corrispondenza degli importi versati dalla contribuente al cumulo dell’imposta comunale sulla pubblicità col canone di locazione previsto dall’art. 3 del Piano generale degli Impianti; e, per di più, il difetto di detta corrispondenza era stato accertato dal giudice amministrativo (nella sentenza n. 9438/2004) e riconosciuto dallo stesso Comune di Napoli; -lo stesso citato cumulo della imposta col canone avrebbe dovuto escludersi sulla base della «disposizione 11.5.2001, n. 5» con la quale il Comune di Napoli aveva previsto la «disapplicazione a partire dall’1.1.2001 del “canone di locazione dei luoghi pubblici” sostitutivo della tosap di cui all’art. 3 del PGI» in quanto commisurato alla «superficie pubblicitaria» piuttosto che «alla effettiva occupazione del suolo pubblico », così come prescritto dal d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 9, comma 7 (come modificato dalla l. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 145, comma 55); - e si soggiunge, quindi, che da detto deficit di esame era conseguito, per un verso, l’erroneo riferimento al cumulo dell’imposta sulla pubblicità (confusa col canone unico che l’aveva sostituita) col canone di locazione (che era stato disapplicato) e, per il restante, la contraddittorietà del riferimento a quest’ultimo canone (previsto dall’art. 3 del PGI) che la stessa amministrazione aveva deciso di non applicare in quanto determinato in violazione della disposizione di cui all’art. 9, comma 7, cit. 1.4 –Il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione di legge con riferimento al d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 62, al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 9, ed all’art. 23 Cost.

Assume, al riguardo, la ricorrente che, nel periodo di riferimento dell’istanza di rimborso (anni dal 2009 al 2013) coesistevano due regimi di tassazione, tra di loro alternativi e non cumulabili, costituiti l’uno dalla imposta comunale sulla pubblicità (ICP), disciplinata dal d.lgs. n. 507 del 1993, artt. 1 e ss., che (all’art. 9, comma 7) consentiva, per l’appunto, la coesistenza dell’imposta con la tosap, ovvero con altro canone (di natura non tributaria), l’una e l’altro ad ogni modo correlati all’effettiva occupazione del suolo pubblico; l’altro regime rappresentato, per converso, dal canone per l'installazione di mezzi pubblicitari(CIMP) che, previsto dal d.lgs. n. 446 del 1997, art. 62, cit., risultava (ab origine) articolato, nella sua dimensione tariffaria, all’occupazione di suolo pubblico -ove, dunque, risultava prevista una tariffa («comprensiva dell'eventuale uso di aree comunali») non superiore«di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'imposta comunale sulla pubblicità» - ovvero all’insistenza dei me zz i pubblicitari « su beni privati», con conseguente determinazione della tariffa «in misura inferiore di almeno un terzo rispetto agli analoghi mezzi pubblicitari installati su beni pubblici» [art. 62, comma 2, lett.

d) ed f), cit.]. Illegittimamente, pertanto, il giudice del gravame aveva pronunciato nei termini sopra esposti, atteso che: - aveva finito col far coesistere il canone di locazione (previsto dall’art. 3 del PGI) col canone per l’installazione di mezzi pubblicitari (CIMP); - di detto canone aveva riconosciuto la legittima applicazione nonostante risultasse correlato, per un verso, «alla superficie pubblicitaria» piuttosto che a quella del suolo pubblico effettivamente occupato, e, per il restante, alla stessa occupazione di suolo privato (seppur con una riduzione ad un quintodella tariffa). 1.5 – Col quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia difetto di giurisdizione del giudice adito con riferimento all’oggetto del giudizio dal giudice del gravame identificato nel canone di locazione di luoghi pubblici (ex art. 3 PGI).

Si deduce, al riguardo, che (proprio) nella dimensione interpretativa fatta propria dal giudice del gravame, con riferimento agli atti assunti dal Comune di Napoli e nella fattispecie rilevanti - e che, dunque, nella fattispecie erano state applicate le tariffe della imposta comunale sulla pubblicità unitamente a quelle del canone di locazione (previsto dal ridetto art. 3 PGI) - si sarebbe dovuto rilevare il difetto di giurisdizione del giudice tributario attesa, per l’appunto, la natura meramente patrimoniale (e non tributaria) del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) ovvero del canone di locazione (in concreto) applicato, così come ritenuto dalla stessa giurisprudenza di legittimità e del giudice amministrativo. 1.6 –Il sesto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.,reca la denuncia di violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., deducendo la ricorrente che illegittimamente erano state poste a suo carico delle spese del giudizio riferibili alla posizione processuale di Elpis S.r.l. atteso che detta società era stata evocata dall’appellante Comune di Napoli e che lo stesso giudice del gravame aveva rilevato che essa esponente non aveva dato causa al giudizio avendo proposto il ricorso introduttivo «solo nei confronti del Comune di Napoli », così chedetta società non poteva «essere soggetto passivo della presente fase di gravame.». 2.

– Il primo motivo di ricorso - dal cui esame consegue l’assorbimento di tutti i residui motivi -è fondato e va accolto. 2.1 – Come, difatti, emerge dalla prodotta certificazione di segreteria, la sentenza è stata pronunciata in difetto del previo avviso di trattazione prescritto dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 31, così che all’odierna ricorrente è stato precluso di partecipare alla discussione del gravame oltrechè di esercitare le facoltà difensive previste dallo stesso d.lgs. n. 546, cit., art.

32. La Corte, quindi, ha ripetutamente statuito che nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31 cit., applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dall'art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata (v. Cass., 21 maggio 2020, n. 9345;

Cass., 11 luglio 2018, n. 18279; Cass., 1 dicembre 2017, n. 28843; Cass., 29 gennaio 2016, n. 1786; Cass., 14 maggio 2013, n. 11487; Cass. Sez. U., 22 giugno 2011, n. 13654; Cass., 28 agosto 2000, n. 11229). E le stesse Sezioni Unite della Corte hanno rimarcato che la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo( Cass. S.U., 25 novembre 2021, n. 36596). 2.2 –Come, poi, reso esplicito dallo stesso contenuto delle residue censure, non ricorrono, nella fattispecie, i presupposti per una decisione nel merito del giudizio in quanto, come ben deduce il P.G., la compromissione del contraddittorio, e del pieno svolgimento del diritto di difesa, ha inciso in fattispecie nella quale vengono i rilievo questioni interpretative di atti amministrativi - a fronte delle quali rileva l’accertamento in fatto del giudice di merito condotto secondo i criteri di interpretazione dei contratti (v.

Cass., 23 febbraio 2022, n. 5966; Cass. Sez. U., 25 luglio 2019, n. 20181; Cass., 23 luglio 2010, n. 17367; Cass., 24 gennaio 2007, n. 1602) - se non anche, così come esposto col terzo motivo, accertamenti in fatto correlati alle evidenze probatorie utilizzabili in giudizio. 3. – L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i residui motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche