Italian tax court declares tax litigation extinguished due to administrative listing of case closure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the tax agency's listing of the case's regular conclusion. The appellant, Signorello Giuseppe, challenged a decision based on the agency's act confirming the extinction of proceedings under specific legislative provisions. The court upheld the lower tribunal's ruling, affirming that the procedural listing of the case's termination legally ended the dispute without further judicial intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax authority lists a case as concluded under the relevant statute, the litigation is automatically extinguished, barring further appeals unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20415/2021 R.G. proposto da SIGNORELLO GIUSEPPA, rappresentata e difes a dall'avvocato SCARDACI DI GRAZIA FRANCESCO contro AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE CATANIA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Sicilia SEZ.DIST. C atania n. 264/06/2021 depositata il 13/01/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROC