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Decreto — n. 32022/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 32022/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil proceeding extinguished following the automatic termination of the case under specific provisions of the 2022 tax law. The lower court ruled that the insertion of the case into a specific list documented the regular conclusion of the dispute, thereby triggering statutory extinction without a formal denial. Consequently, the Supreme Court upheld this procedural outcome, confirming that the process ended by operation of law rather than by judicial decision.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a case is automatically terminated by statutory provisions regarding the extinction of proceedings, the court must declare the process extinguished and assign costs to the party who advanced them.

Parole chiave

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procedural extinction automatic termination tax law provisions costs allocation civil procedure rules liquidazione aziendale a fini fiscali contenzioso tributario validità della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
FOGGIAn.1578/27/2020 depositata il 04/08/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6984/2021 R.G. proposto da : VIESTENUOVA SRL IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BALENA GIANPIERO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA SEZ.DIST. FOGGIAn.1578/27/2020 depositata il 04/08/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCES