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Ordinanza — n. 32000/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as taxpayer formally renounces litigation via specific statutory request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32000/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer explicitly renounced the proceedings through a formal request under Law 197/2022. Although the taxpayer initially challenged an assessment notice regarding phantom invoices, they subsequently submitted an instrument confirming their desire to abandon the case while requesting payment suspension. Consequently, the court ruled that the litigation process must terminate immediately upon the receipt of this unreserved renunciation.

Regesto Legislator

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L. 197/2022, Art. 1; A taxpayer's explicit, unreserved request to renounce litigation under Law 197/2022 constitutes a valid ground for the immediate extinction of the judicial proceeding, thereby terminating the administrative and judicial review of the tax assessment.

Parole chiave

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tax appeal extinction renunciation of litigation Law 197/2022 phantom invoices tax assessment notice judicial procedure termination IRPEF tax dispute inchiesta per frode fiscale

Disposizioni normative citate

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L. 197/2022
Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 20/10/2023d a l C onsigliere Roberto Succio ; Rilevatoche: Oggetto: estinzionedel giudizioex L. 197/2022 Cons.Est.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 8049 /20 2 2 R.G. proposto da : ESPOSITO FRANCESCO rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso per cassazione dall’avv. prof. Antonio Ruggiero (PEC: antonio.ruggiero@milano.pecavvocati.it); –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); - controricorrente – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagnan. 1 138 / 04 / 21 depositata in data 24 / 0 9 /20 21 , non notificata;

Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 20/10/2023d a l C onsigliere Roberto Succio ; Rilevatoche: Oggetto: estinzionedel giudizioex L. 197/2022 Cons.Est. Roberto Succio - 2 - il contribuente, quale ditta individuale , impugnava l’ a vviso di accertamento n. THUOIS100200 per l'anno d'imposta 2013 emessodall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Rimini enotificato il 14.09.2018 per IRPEF e relative addizionali , IRAP ed IVA anno 2013. L’avviso di accertamento aveva fatto seguito ad una segnalazione della Direzione Provinciale di Caserta circa un PVC redatto nei confronti della Società Edil Mat S.r.l. ritenuta essere un'impresa "fantasma" o "cartiera", affermando che la stessaavrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti; - la CTP rigettava il ricorso; - appellava il contribuente; - con la pronuncia qui gravata, la CTR ha confermato la sentenza di primogrado; - ricorre a questa Corte Francesco Esposito con atto affidato a un solo m otiv o di ricorso; resiste con controricorso l ’Agenzia delle Entrate;

Consideratoche: - è in atti istanza ex L. n.197 del 2022 con la quale parte ricorrente ribadisce,con tale atto e senza riserva alcuna, la sua volontà di rinunciare al presente giudizio, chiedendo nel contempo che il procedimento sia sospeso sino al versamento dell’intera somma rateizzata,ossia i l 30/11/2027 data di scadenza dell’ultima rata; - pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio; - le spese restano a carico di chi le ha a