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Decreto — n. 31960/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against lower court ruling declaring tax litigation extinguished due to procedural time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 31960/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by C.B.C. Immobiliare Srl against a lower court judgment declaring the tax litigation extinguished. The lower court found that the insertion of the case into a specific list under the 2023 tax decree documented the regular conclusion of the dispute, leaving no grounds for a denial of extinction. Consequently, the court upheld the decision that the process ended automatically, with costs remaining with the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The court ruled that when a tax dispute is formally listed for extinction under the specified legislative framework, the process terminates automatically unless parties explicitly request a hearing to contest the outcome.

Parole chiave

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tax litigation extinction procedural time limits legislative decree 2023 automatic process termination costs allocation rule contenzioso tributario autorità fiscale crescita in giudicato della tassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12634/2021 R.G. proposto da C.B.C. IMMOBILIARE SRL, rappresentat a e difesadall'avvocato OSNATO DANIELE contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Sicilia n. 6077 /01 /2020 depositata il 09/11/2020 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESS