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Decreto — n. 31958/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 31958/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of accelerated definition. The appellant, AMIU Genova Spa, did not act within this timeframe, while the respondents requested cost allocation at the conclusion of the procedure. The Court ruled that the silence on the proposal constituted a waiver of the right to continue the appeal, thereby terminating the case under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within forty days of the proposal of accelerated definition constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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extinction of proceedings accelerated definition proposal waiver by silence forty-day period Code of Civil Procedure condono delle spese procedurali procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia abbandono del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18972/2015 R.G. proposto da : AMIU GENOVA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIMAVO 32, presso lo studio dell’avvocato PAOLETTI MARCO (PLTMRC49R19I726K) rappresentato e difeso dall'avvocato LOVISOLO ANTONIO (LVSNTN47H08D969Y) -ricorrente- contro SALVO ALDO, EPIDENDIO TINA, BERTONI RENZO, TOMASI PIERGIORGIO, TESSONI GIORGIO, CORRIERE FRANCESCA, MARCHIOL STEFANO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TEVERE, 16, presso lo studio dell’avvocato VALERI GIANNA (VLRGNN63E71H501S) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati IVALDI ENRICO (VLDNRC68C01D969A), GIORGI GIORGIO (GRGGRG58E05D969F) -controricorrenti- nonchè contro SCANDALE MARCO, BERNABO' GIOVANNI, CORDA COSTANTINO-intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE GENOVA n.292/2015 depositata il 26/01/2015 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; rilevato che i controricorrenti costituiti hanno chiesto la liquidazione delle spese in sede di estinzione del procedimento; che, tuttavia, l e spese relative al presente giudizio di legittimità devono essere compensate, in ragione dell'evidenziato consolidarsi del principio, ribadito con la proposta di definizione accelerata, in seno all’intervento recente delle Sezioni Unite;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione; compensa le spese del giudizio. Così decis